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La confessione delle parti nel proc. can. Se i creditori sono più, la Lex XII Tabularum permette che, a titolo di vendetta, si spartiscano le membra del cadavere ( 64). Il debitore confesso può sottrarsi al duro trattamento della ma– nus iniectio pagando il debito immediatamente dopo I'actio ( 65), ossia subito dopo la pronunzia della surriferita formula da parte del creditore. Dal fatto, che l'arcaico procedimento ese– cutivo della manus iniectio dalla Lex XII Tabularum ( 66) viene applicato alla aeris confessio (confessus) come alla debiti damna– tio ( damnatus, iudicatus) ( 67), gli antichi giureconsulti trassero il noto effato: « Aeris confessus pro indicato est)) ( 68); b) se la confessio in iure verte su di un qualsiasi altro diritto di obbligazione ( 69), accerta la pretesa dell'attore ed esige soddisfazione del diritto preteso non immediatamente (70) ma solo dopo che con I'introduzione della legis actio per arbitri postulationem (71) se ne sia fatta la valutazione in denaro (li– tis aestimatio); e) quando infine la confessione si riferisce ad un diritto reale, costituisce più propriamente la << in iure cessio )) (72). Come tale accerta il diritto nreteso dall'attore e ha forza ese- ,t cutiva immediata in natura, in quanto il privato stesso, favo– rito dalla confessione, viene espressamente facoltizzato ( ad- (64) Lex XII tabularum, III, 6; GELLIUS A., o. c., XX, 1, 48-49; TER· TULLIANus, o. c., IV, 9; QurNTILLIANUS M. F., o. c., III, 6, 84. (65) Cioè dopo la pronuncia della seguente formula: « Quod tu mihi <'On– fesus es HSX milia, quandoc non solvisti, oh eam rem ego tibi HSX milia indicati manum inicio )) ; questa formula è la ricostruzione di quella che trovasi in GAIUS, o. c., IV, 21, fatta da Emilio Betti (vedi BETTI E., L'effetto della confessio, o. c., nota 3, p. 705). (66) Lex XII tabularum, III, J.-2. (67) Lex XII tabularum, III, ] ; GELLIUS A., o. c., XX, 1, 42. (68) CoLLINET P., o. c., p. 174. (69) BoNFANTE P., Istituzioni, o. c., pp. 373-376. ( 70) BETTI E., L'effetto della confessio, o. c., p. 705. (71) Ibidem, p. 704. (72) GAIUS, o. c., II, 24,,

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