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Cap. I - Nel Dir. Rom. dai primordi al sec. VII d.C. 9 actio della manus iniectio ( 56), che è principalmente un pro– cedimento esecutivo. Lo svolgimento di questa actio è privato - per quanto sempre vigilato e comrollato dal magistrato -· e la struttura ·procedurale molto dura e brutale ( 57). Trascorsi i 30 giorni di tregua dalla emissione della confessione, concessi per dar tempo di trovare il denaro ( 58), il creditore, che non ha avuto soddisfazione, trascina il dek"'.:ore - anche a viva forza, se è necessario - dinanzi al magist:.-ato, ove afferratogli una parte dei corpo ( 59) dice : « Quod tn mihi confessus es HSX milia, quandoc non solvisti, oh ean:. re.m ego tibi HSX milia indicati manum inicio )) ( 60). Riscontnta la regolarità dell'actio, il magistrato con il verbo « ad.dico>) autorizza il creditore a con– dursi in casa il debitore, a legarlo pe::- 60 giorni con catene ( 61) del peso di 15 libbre, a vestirlo (62) e a nutrirlo - qualora il debitore non provveda da sè - con una libbra di farro al gior– no; inoltre il magistrato obbliga il creditore a condurre il debi • tore a tre mercati consecutivi nel f :-rum e quivi denunziarne pubblicamente la condizione di prigioniero e il debito di cui è gravato, nella speranza che qualche amico o parente lo riscatti. Se entro 60 giorni nessuno interviene per riscattarlo, può vender– lo come schiavo ili là del Tevere (nessun cittadino romano può divenire schiavo nella stessa Roma) o metterlo a morte (63). (56) Ibidem, · III, 2-6. (57) Ibidem, III, 2-6; GELLIUS A., Nocte atticae, XX, 1, 48-52, vedile nella Aeditio stereotypa, Lipsiae 1835, pp. 451-452; TERTULLIANUS, Apologeticum, c. IV, 9, vedilo in Corpus Scriptorum Ecclesiasticonan Latinorum, vol. LXIX, p. 13; QuINTILIANUS M. F., De institutiones oratorie:. III, 6, 84, vedila ex recensione SPALDINGIUS G. L., t. I, Augustae Taurinorum 1824, p. 431. (58) GELLIUS A., o. c., xx, 1, 4,2-45. (59) GArus, o. c., IV, 21. (60) Così Emilio Betti (vedi BETTI E. L'effetto della confessio, o. c., nota 3, p. 705ì ricostruisce la formula, che tro~c1si in GAIUS, o. c., I.V, 21. (61) Lex XII tabularum., III, 3; GELLIUS A., o. c., XX, 1, 45; GA.rus, o. c., IV, 21. (62) l,ex XII tabularum, III, 4; GArns, Ad legem Xli tabularnm, U, vedilo in D. L. 16. 234,. 2. (63) GF.LLIUS A., o. c., xx, 1, 46-47.

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