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8 Lrt confessione delle parti nel proc. can. 2. Effetti della confessione come riconoscimento della fonda– tezza della pretesa dell'attore ... . . .nella procedura per legis actiones. Nella arcaica e forma– listica procedura delle legis actiones il reo di fronte alla pretesa dell'attore, esposta dinanzi al magistrato, trovasi nella necessità cli respingerla o ammetterla in pieno ( 50). Nel primo caso si procede alla litis contestatio, che chiude la fase « in iure )) del processo e, fissando rigidamente i ter– mini della controversia, pone la premessa della seconda fase (( apud iudicem )). Nel secondo caso invece si ha la confessio in iure, che met– tendo fuori discussione la pretesa dell'attore, rende superflua la litis contestatio ed esige una soluzione bilaterale pacifica della controversia (51). Essa può essere emessa in ogni processo, qua– lunque sia la natura del diritto controverso: reale (rivendicato con actio in rem) (52) o di obbligazione (perseguito con actio in personam) ( 53). Gli effetti però sull 'ulterire sviluppo del pro– cesso - a prescindere dall'accertamento del diritto preteso dal– p attore, che è comune ad ogni confessione - non sono sempre gli stessi: a) se viene emessa nel processo, il cui oggetto contro– verso è il debito di una determinata somma di denaro, esige soddisfazione immediata del diritto confessato ( 54). Dopo la confessione infatti il debitore viene a trovarsi di fronte al di– lemma: di restituire, entro 30 giorni ( 55) dalla emissione della medesima, il denaro dovuto, o di essere assoggettato, trascorso quel tempo utile, alla esecuzione sulla persona tramite la legis (50) ARANGIO-RUiz V., o. c., p. 131. (51) BETTI E., L'effetto della confessio, o. c., pp. 700-701. (52) BoNFANTE P., Istituzioni, o. ~C., p. 235. (53) IDEM, pp. 373-376. (54) Lex XII tabularum, III, vedila in Fontes iuris romani antejustiniani, pars prima, Leges, AucTORES, iterum edidit SALVATOR R1ccon0No, Florentiae 1941. (55) Ibidem, III, J.

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