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Cap. I - Nel Dir . .Rom. dni prin~ordi al sec. VII d.C. 7 sempre così, perchè la scrittura è privilegio di pochi - per iscritto o in qualsiasi altro modo ( 4 7); b) la confessione come dichiarazione di uno dei litiganti intesa ad affermare un fatto in favore dell'avversario e contro di sè : 1) può essere resa dall'uno e dall'altro dei litiganti, i quali si suppongono capaci di stare in giudizio; 2) nella proce– dura per legis actiones e per formulas può essere emessa sol– tanto nella seconda fase del processo ( apud iudicem), perchè solamente in questa fase possono addursi le prove ( 48); nella procedura della cognitio extra ordinem invece la si può emet– tere in qualsiasi momento del proce,;so; questa confessione in– fatti spesso costituisce la risposta ad una interrogazione, che il giudice è autorizzato a fare in qualsiasi momento del giudi– zio (49); 3) nella procedura per leg:is actiones e per formulas deve emettersi alla presenza personale dell'avversario, o, in caso di rappresentanza in giudizio, :n presenza di chi lo rap– presenta; nella cognitio extra ordinem invece può essere resa anche in assenza dell'avversario; il rappresentante può emet– terla soltanto se è stato espressamente autorizzato dal rappresen– tato; diversamente nuocerebbe non a questi ma a sè stesso; 4) probabilmente, come l'altra confessione, anche questa deve farsi dinanzi al magistrato o al pubblico ufficiale competente e perciò è sempre giudiziale; può essere anche questa vera o falsa, esplicita o implicita, revocabile o irrevocabile; infine la si può rendere: di propria iniziativa, oppure in seguito a interrogazioni rivolte dal magistrato o dall' avversa::-io, oralmente, per iscritto o in qualsiasi altro modo. (47) PAULUS, o. c., V, va, 3. (48) MoNrnR R., o. c., pp. }38-139. (49) GoTHOFREDUS D., o. c., in D. XI. }. 21, nota 96.
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