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Cap. I • Nel Dir. Rom. dai prinwrdi al sec. VII d.C. 5 In quanto alle formaUtà: a) la confessione come ricono– scimento da parte del convenuto della fondatezza del diritto pre– teso dall'attore: 1) va fatta soltanto da un individuo, che a nor– ma di legge abbia la capacità di stare in giudizio; 2) può essere resa non solo dal convenuto, che è :ale sin dall'inizio del pro– cesso, ma anche dall'attore, che lo diventa in seguito ad una exce:ptio dell'avversario ( 25); 3) salvi i casi eccezionali della rappresentanza in giudizio ( agere nomine alieno) in favore del .. l'attore (26), nella procedura per legis actiones e per formulas deve emettersi soltanto alla presenza dell'attore, perchè in tutto lo svolgimento del processo secondo l'ordo iudiciorum privato– rum è richiesta la ·presenza personale d'ambedue i litiganti (27); nel processo della cognitio extra ordinem invece può essere resa non solo, di fronte al rappresentante dell'attore (28), ma anche nella assenza assoluta di questi; infatti in questa procedura, es– sendovi la possibilità del processo ir.. contumacia (29), può ve– rificarsi il caso, che il convenuto presente in giudizio confessi, riconoscendo la fondatezza della pretesa dell'avversario contu– mace ed eventualmente provocando la propria condanna « pro absente actore )) ( 30); per principio il rappresentante dèl con– venuto non può mai confessare (:H>; può farlo solo se è stato espressamente autorizzato dal rappresentato o vien costretto da legittime interrogazioni; qualora dovesse confessare di proprio arbitrio, la confessione nuocerebbe a lui stesso e non già al rappresentato ( 32); 4) va resa soltanto al magistratus (nella pro– cedura delle legis actiones e per formulas) competente a norma (25) D. XLIV. 1. 1; BETTI E., Les actwnes ex confessione in iure, o. c., pp. 1453, ,1456. (26) GArns, o. c., IV, 82; I. IV. 10; GAius, o. c., IV, 82-87. (27) MoNIER R., o. c., pp. 138, 174. (28) D. XLII. 2. 6. 3. (29) PAULUS, Sententiae receptae, V, va. 6-6a; D. V. 1. 73; C. VII. 4,3. 1. 11; Nov. CXII. c. 3. (30) C. III. 1. 13. 2c. (31) D. XLII. 2. 6. 4,. (32) GoTHOFREDUS D., o. c., in D. XLII. 2. 6. 4,., nota 25.
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