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4 La confessione delle parti nel proc. can. emessa in qualsiasi momento dell'unica fase del processo ( 17), essa non viene detta più « confessio in iure)) ma semplicemente «confessio )) ( 18). Nella triplice procedura civile romana accanto alla confes– sione quale riconoscimento da parte del convenuto della fonda– tezza del diritto preteso dall'attore v'è la confessione quale di– chiarazione dell'uno o dell'altro dei litiganti intesa ad affer– mare un fatto in favore dell'avversario e contro d 1 i sè (19). Questa non risolve di per sè la lite, ma è soltanto una prova (20) più o meno valida nelle mani del giudice per la soluzione della controversia. Evidentemente come l'istituto giuridico della pro– va acquista sempre maggiore rilevanza procedurale, man mano che nel susseguirsi delle tre procedure il formalismo si attenua~ così questa seconda specie di confessione: è in ombra nelle legis actiones (21), si consolida nella procedura formulare e si affer– ma definitivamente nella cognitio extra ordinem, ove è sempre il giudice, che risolve la lite con la sentenza in base alle pro– ve (22). Questa confessione, come la precedente, ha forma ob– bligante (23). È agevole constatare, che nella procedura della cognitio extra ordinem si è prodotta una assimilazione tra la confessione come riconoscimento della fondatezza del diritto preteso dal- 1' attore e la confessione quale dichiarazione da parte dell'uno o dell'altro dei litiganti intesa ad affermare un fatto in favore del- 1' avversario e contro di sè; ambedue sono una prova (24) con forza vincolante. (17) CoLLINET P., L'histoire de la confessio in iure, in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 29 (1905) 180. (18) Ibidem. (19) Ibidem, p. 186. (20) Ibidem. (21) MONIER R., o. c., p. 139. (22) foEM, pp. 199-200. (23) GoTHOFREDUS D., o. c., in D. X. 1. 11. 9, nota 61. (24) COJ.LINET P., o. c., p. 186.

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