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Cap. I • Nel Dir. Rom. drti primordi al sec. VII d.C. 3 e vincolante ( 11) e molte volte addirittura un contratto ( 12), che risolve di per sè la controversia, rendendo superflua la sentenza del giudice. Nel processo per formulas la confessione si conserva qual'era antecedentemente, con que:;;to però, che, essendo miti– gato alquanto il formalismo proceciurale, il convenuto non è più costretto a respingere o accettare in pieno l 'intentio (la pretesa) dell'attore (13), ma, qualora si decide per l'accetta– zione, può affiancare alla confessione una o più exceptiones dilatoriae o delle restrictiones ( 14), che limitano l'efficacia e il contenuto della intentio pur riconosciuta come fondata. In que– sta procedura ed in quella precedente la confessione viene detta « confessio in iure )) , perchè può emettersi soltanto nella prima fase (in iure) del processo. Nel processo della cognitio extra ordinem la confessione non muta la sua natura di riconosci– mento da parte del convenuto della fondatezza del diritto pre– teso dall'attore, ma attenua il suo ca::-attere vincolante e contrat– tuale - nel senso che il convenuto resta sì obbligato ( 15) dalla sua confessione, ma questa non gli crea più rispetto all'attore un nuovo rapporto giuridico - ed a:ìievolisce il suo influsso de– cisorio della lite, in quanto non la risolve più di per sè (per il solo fatto cioè di essere proferital, ma ne diventa un mezzo di soluzione, e precisamente una prova, nelle. mani del giu– dice, il quale in questa forma di procedura è sempre lui a diri– mere la controversia con la sentenza ( 16). Poichè nella proce– dura della cognitio extra ordinem la confessione può essere (11) BETTI E., L'effetto della confessio " della infitiatio certae pecuniae nel processo civile romano, in Atti della Reale /2ccademia delle Scienze di Torino, vol. L (1914-1915), p. 700. (12) ARANGIO-Rurz V., o. c., p. 136. (13) BETTI E., Le actiones ex confessione in iure del processo romano clas– sico, in Atti del Reale Istituto Veneto, vol. LXXIV (1914-1915), p. 14-53. (14) Ibidem, pp. 1455, 1465. (15) GoTHOFREDUS D., Corpus iuris civilis romani, I-IV, Venetiis 1836- 1843, in D. XI. 1, nota 4; IDEM, in D. XI. 1. 11. 9, nota 59, 60, 61. (16) MoNrnR R., o. c., pp. 200,201.

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