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2 La confessione delle parti nel proc. can. sto ( 6); la terza, comparsa alla fine della Repubblica, dal 342 d. C. in poi (7) si afferma come unica forma di procedura. Il processo nelle procedure per legis actiones e per formulas ( che costituiscono l'ordo iudiciorum privatorum) è diviso in due distinte fasi: in iure (ius) e apud iudicem (iudicium) (8); nella cognitio extra ordinem ( detta così perchè è una nuova proces dura al di fuori dell' ordo iudiciorum) ha un 'unica fase, per quanto divisa in tre stadi: il principium litis, il medium litis e la definitiva sententia (9). L'arcaica procedura per legis actiones ha un carattere ar– bitrale, privato e rigorosamente formalistico. Più elastica, ma ancora di carattere privato e formalistico, è la susseguente pro– cedura per formulas. La procedura della cognitio extra ordinem si sveste definitivamente del carattere privato ( sì che in essa l 'in– tervento del pubblico potere attraverso il magistrato-giudice di– viene decisivo ai fini della soluzione della lite) e di quello for– malistico ( consentendo al giudice e alle parti una maggiore li– bertà di movimenti). Nel processo per legis actiones, nel quale dal primitivo e rigido formalismo procedurale il convenuto è ·posto nella neces– sità di respingere o accettare in pieno la pretesa dell'attore (IO), la confessione è il riconoscimento da parte del convenuto della fondatezza del diritto preteso dall'attore. E' un atto dispositivo Istituzioni di diritto romano, ed. 10, Torino 1946, p. 122); l'opinione più comune però oggi ritiene, che la Lex Aebutia non abbia creato la procedura formulare, ma soltanto ne abbia esteso il campo d'applicazione (sic ARANGIO•Rurz V., o. c., p. 123; MoNIER R., Manuel élémentaire de droit romain, t. I, 6° éd., Pari, 1947, pp. 154-157). (6) C. II. 57. 1. (7) Ibidem. (8) GAIUS, o. c., IV, 15; IV, 16; IV, 46. (9) C. IV. 1. 12. (10) ARANGro-Rurz V., o. c., p. 131.

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