BCCCAP00000000000000000000717

CAPITOLO PRIMO LA CONFESSIONE PROCESSUALE NEL DIRITTO ROMANO DAI PRIMORDI AL SECOLO YII d. C. Articolo 1. NELLA PROCEDURA CIVILE I. Natura e form.alità. La procedura civile romana dai primordi a Giustiniano si evolve attraverso una triplice forma: per legis actiones (1), per formulas (2) e per cognitionem ex-tra ordinem (3). La prima. dura dagli inizi al 17 a. C. ( 4); la seconda, ufficialmente intro– dotta dalla Lex Aebutia ( 5), resta in vigore fino al 342 dopo Cri- (1) GArus, lnstitutionum commentarii quator, IV, U-29, vedili in Fontes iuris romani antejustiniani, pars altera, AucTORES, edidit notisque illustravit JOHAN• NES BAVIERA, Florentiae 1940. (2) lbideni, IV, 30-52. (3) D. XI. 7. 12. (4,) Fu abolita dalla Lex Julia iudicio1·um privatorum, rogata con molta probablità nel 17 a. C., sic ARANGIO•Rnz V., Istituzioni di diritto romano, ed. 10, Napoli 1951, p. 123. Sopravvisse al 17 a. C. in casi eccezionali ricordati in GArus, O, c., IV, 31; II, 24. (5) GArus, o. c.,- IV, 30; I, 184. La Lex Aebutia fu rogata probabilmente nella seconda metà del secondo secolo a. C.. Il fatto, che non conosciamo l'anno preciso in cui fu rogata la Lex Aebutia, e che tra le prime testimonianze atte– stanti l'uso della procedura formulare da parte del praetor urbanua (circa il 123 a. C.) e la data probabile della rogatio di eietta Lex Aehutia (tra il 149 ed il 126 a. C.) vi sia poca differenza di tempo, ha indotto alcuni studiosi a credere che la Lex Aehutia ahh.ia istituito la procedura per formulas (vedi tra gli altri BoNFANTE P., Storia del diritto romano, ed. 4. vol. I, Roma 1934, p. 259; IDEM,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz