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CONCLUSIONE È agevole ora, al termine di questo lavoro, trarre la con– clusione, che, sotto forma di brevi principi, sintetizzi i tratti essenziali della figura dell'istituto giuridico della « confessione delle parti nel processo canonico)) attuale : 1) questa si distingue principalmente in confessione ci– vile (resa nel processo contenzioso) e criminale (emessa nel processo criminale); 2) la prima, come confessio petitionis actoris è << il ri– conoscimento da parte del convenuto della fondatezza del diriuo preteso dall'attore)>, come confessio facti invece, è << la dichia– razione dell'uno e dell'altro dei litiganti intesa ad affermare un fatto contro di sè ed in favore dell'avversario )) ; la seconda è « l'ammissione che il reo fa deHa propria colpevolezza in re– lazione al delitto addebitatogli o a fatti con questo interdipen– denti )) ; 3) sia l'una che l'altra è una dichiarazione di scienza, che, riscontrata vera, costituisce una prova, ossia uno strumento nelle mani del giudice per la formazione della coscienza certa, almeno moralmente, sulla verità dello stato dei fatti, che de– vono essere posti a fondamento e sostegno della sentenza; alla confessione civile resa nel processo, che non coinvolge interessi pubblici, il Codex Iuris Canonici attribuisce l'efficacia di eso– nerare l'avversario del confitente dall'obbligo della prova; essa quindi assume il carattere di prova legale; 4) ambedue sono rivestite di proprietà e condizioni, che rendendole perfettamente rispondenti alle esigenze della aequi-

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