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Cap. Vll • Effetti della con/. nel proc. del C.l.C. 157 ma anche quando è s.pontaneamente resa prima o dopo la cita– zione di cui al can. 1946, § 2, 3° (37). Se I'una o l'altra confessione dovesse essere non semplice, ma qualificata o complessa, il confitente è tenuto a provarne la parte, che lo favorisce. Particolare attenzione merita la confessione stragiudiziale, emessa in qualsiasi momento fuori dèUa fase inquisitoria, che coinvolge un eventuale correo ( can. 2209). V'è da distinguere: 1) il correo necessario, fisicamente (can. 2209, § 2) o moral– mente ( can. 2209, §§ 1, 3), che è sempre principale (38); 2) da] correo libero ( can. 2209, §§ 4- 7), che è sempre accessorio ( 39). Il Codex Iuris Canonici non fa menzione degli effetti della sud– detta confessione rispetto al correo; però l'analogia iuris sancita dal can. 20, autorizza .a dedurre, che essa: I) provochi per qual– siasi fedele (can. 1935, § 1) la facoltà (can. 1935, § 1) o l'ob– bligo ( can. 1935, § 2) di far denunzia giudiziale, anche nei ri– guardi del. correo, del fatto delittuoso, nel quale esso è coin– volto; 2) causando poi la inquisitio specialis ( can. 1931, § 1) contro il medesimo con tutti i susseguenti effetti. Allo stesso modo, la confessione stragiudiziale provocata emessa nella fase inquisitoria (can. 1947), che coinvolge un eventuale correo ( can. 2209), non nuoce a questi nella inqui– sitio specialis stragiudiziale in corso, ma vale come denunzia per una futura inquisitio contro di lui. 2. Effetti della confessione criminale giudiziale. La confessione criminale giudiziale tronca il giudizio, pro– ducendo gli effetti propri di quella stragiudiziale prevista dal can. 1947, quando viene resa alle stesse condizioni e « . . . ante conclusionem in causa ... )) ( can. 1950). Da ciò però non biso- . (37) IDEM, pp. 250.251. (38) CA:PPELLO F. M., S.J., o. c., pp. 448-44,9; VERMEERSCH A.-CREUSEN J., S.J. (ambedue), o, c., vol. III, pp. 230-231. (39) Ibidem.

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