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156 La confessione delle parti nel proc. can. delittuoso attribuitogli o ammetterla. In questo secondo caso si ha la confessione stragiudiziale provocata della fase inquisitoria, la quale a volte può ricollegarsi come effetto indiretto alla con– fessione stragiudiziale resa fuori della fase inquisitoria. Detta confessione stragiudiziale provocata, prevista dal can. 1947: a) non fa prova piena da sola; infatti suppone già le al– tre prove esperite nel corso della inquisitio fatta precedente– mente ( can. 1946, § 2, 3°); b) preclude la via al giudizio cri– minale propriamente detto, dando luogo alla « correptio iudi– cialis )) (can. 1947), la quale, supplendo la pena (can. 2309, § 4), che dovrebbe infliggersi in seguito a normale processo, è piuttosto un << remedium poenale )) ( can. 2306, 2°), consistente in ammonimenti e imposizioni di opere penitenziali o pie suffi– cienti alla riparazione della giustizia e dello scandalo ( can. 1952, § 1), sempre però più lievi di quelle imponibili al con– dannato in seguito a normale processo ( can. 1952, § 2). La confessione stragiudiziale prevista dal can. 1947 pro– voca l'effetto della « correptio iudicialis )) a condizione che: 1) non si riferisca ad un fatto delittuoso punibile con la scomu– nica « specialissimo ve1 speciali modo Sedi Apostolicae )) riser– vata, o con la privazione del beneficio, l'infamia, la deposizione, la degradazione (can. 1948, 1°); 2) non si esiga la sentenza« de– claratoria )) della pena vendicativa o medicinale già contratta ( can. 1948, 2°); 3) a giudizio dell'Ordinario la « correptio )) sia sufficiente alla riparazione dello scandalo e al ripristino della giustizia ( can. 1948, 3°); 4) sullo stesso delitto (35) il confi.tente non aLhia già subito due correptiones iudiciales (can. 1949); 5) essa non sia sfrontata e sprezzante, ma tale da manifestare il pentimento e il proposito d'emendazione del confi.tente (36). La confessione stragiudiziale della fase inquisitoria produce i due surriferiti effetti non solo quando è provocata ( can. 194 7), (35) « Eiusdem speciei », così LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. III, p. 256. (36) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. III, p. 250.

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