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Cap. VII - Effetti della con/. nel proc. del C.I.C. 155 è resa a viva voce, chiunque la riceve deve mandarla in iscritto (can. 1936). Dal can. 1937 si deduce, che il denunziante deve provare al promotore della giustizia l'emissione della confessione. La confessione stragiudiziale e la relativa denunzia sono su– perflue quando il fatto delittuoso è notorio o assolutamente certo ( can. 1939, § 1), perchè allora il promotor iustitiae muove sen– z'altro l'azione accusatoria, dando l'avvio al giudizio vero e pro– prio, sì che la fase inquisitoria viene scavalcata ( 31). La confessione stragiudiziale emessa prima della fase inqui– sitoria è una delle vie per pervenire alla « monitio )), che deve necessariamente precedere l'inizio di ogni processo per la di– missione del religioso di voti perpetui ( solenni o semplici) dalla religione clericale esente ( can. 658, § 1). Inoltre la confessione stragi.udiziale, resa prima della fase inquisitoria e avente per contenuto la responsabilità circa un fatto delittuoso non notorio nè assolutamente certo ( can. 1939, § 1), può causare, oltre la denunzia, anche il << mmor )), la « publièa fama )), la « quaerela damni )), la « inquisitio genera– lis )) dell'Ordinario, le quali tutte a loro volta provocano la « in– quisitio specialis )) ( can. 1939, § 1), che in questo caso deve considerarsi come effetto indiretto della confessione stragiudiziale ed è essa stessa stragiudiziale ( 32). Lo inquisitor, determinato a norma del can. 1940, ai fini dell'indagine può avvicinare non solo i testimoni ma anche lo stesso inquisitus ( 33) conosciuto già come confesso. Se dalla (< inquisitio specialis >) stragiudiziale dovesse constare « de corpore delicti )) ( 34), il reo viene citato a com– parire ( can. 1946, § 2, 3°) dinanzi all'Ordinario. Di fronte alle interrogazioni di questi egli può assumere uno dei due seguenti atteggiamenti: negare la propria responsabilità rispetto al fatto (31) CAPPELLO F. M., S.J., o. c.. p. 308. (32) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. Ili, p. 226. (33) IDEM, p. 232. (34,) IDEM, p. 227 s.

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