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154 La confessione delle parti nel proc. can. che la confessione criminale~ stragiudiziale e giudiziale, riguarda sempre la responsabilità circa fatti delittuosi perseguibili giudi– zialmente, ossia circa i « delicta publica )) (can. 1939, § 1), intesi nel senso già esposto avanti (29), e le trasgressioni scan– dalose o gravi ( can. 2222, § 1) della legge, cui non è annessa una sanzione speciale. Per ragioni d'ordine logico bisogna far precedere la tratta– zione degli effetti della confessione stragiudiziale a quella degli effetti della confessione giudiziale. l. Effetti della confessione criminale stragiudiziale. Effetto della confessione stragiudiziale, emessa in qualsiasi modo fuori della fase inquisitoria, è la facoltà ( can. 1935, § 1) o l'obbligo ( can. 1935, § 2), che viene a crearsi per qualsiasi fedele ( can. 1935, § 1), idoneo o non idoneo, di far denunzia giudiziale - non quindi canonica e tanto meno caritativa ( evan– gelica) - del fatto delittuoso (can. 1935, § 1). La denunzia o la querela partis laesae rappresentano le sole vie possibili per introdurre l' actio criminalis contro il delitto d'ingiuria o di diffamazione ( can. 1938, § l); però se si tratta del delitto d'ingiuria o di diffamazione subito o commesso da un chierico o da un religioso, l'actio criminalis può essere mossa anche ex officio ( can. 1938, § 2). I fini della denunzia sono stabiliti dal can. 1935, § 1: << ••• ad satisfactionem petendam vel dammum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparatio– nem )). La denunzia dev'essere fatta all'Ordinario del luogo diretta– mente oppure tramite: il Cancelliere della Curia, il Vicario Fo– raneo, il Parroco o altri ( 30), per iscritto o a viva voce; quando (29) CAPPELLO F. M., S.J., o. c.• pp. 299-300. (30) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., voi. Ili, p. 207.

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