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Cllp. VII. Effetti della conf. nel proc. del e.I.e. 153 contestatio) e la confessione stragiudiziale propriamente detta, sieno esse contro o. a favore del bene pubblico, hanno soltanto quella limitata efficacia probativa, che loro attribuisce il g_iu• dice~ dopo che sono state dedotte in giudizio. L'art. 116 della Instructio emanata il 15 agosto del 1936 della S.C. De Sacra– mentis lo conferma esplicitamente per la confessione stragiudi– ziale dedotta nella causa matrimoniale contro la validità del ma• trimonio : « Confessio extraiudicialis coniugis, quae adversus ma– trimonii valorem pugnet, prolata ante matrimonium contractum, sed tempore non suspecto, probationis adminiculum constituit a indice recte aestimandum )) ( 28). In genere la confessione stragiudiziale: a) non ha riflessi speciali sulle formalità del processo; b) non esige, che la sentenza sia conforme al suo contenuto e e) di fronte all'appello si com• porta come qualsiasi altra prova. Soltanto la dichiarazione del convenuto, che dice cessione di diritto, ahbandono della lite, provoca da parte del giudice un decreto ( can. 1868, § 2), il quale necessariamente deve rispec– chiare il contenuto della dichiarazione a favore dell'avversario del dichiarante. Detto decreto non ammette appello ( can. 1880, 6 1 ) e il giudice deve affidarne l'esecuzione agli apparitores ( can. 1591, § 1). Articolo Il. EFFETTI DELLA CONFESSIONE CRIMINALE È da premettere anzitutto, che la confessione criminale, stragiudiziale o giudiziale che sia, non è mai d'indole privata, ma interessa sempre il bene pubblico ( salus animarum), perchè ogni giudizio criminale è d'ordine pubblico; poi è da ricordare, (28) AAS 28 (1936) 337.

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