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152 La confessione delle parti nel proc. can. iustitiae non fa prova piena) che per quello volontario (p.e. più benefici muovono causa contro un erede, che non vuol conse– gnare le donazioni loro spettanti per testamento; se uno dei benefici, tramite il beneficiato rappresentante, dovesse confessare i fatti, che motivano il rifiuto dell'erede, tale confessione da sola non farebbe prova piena contro nessuno dei benefici liti– sconsorziati); il motivo per l'uno e per l'altro esempio è che trattasi di bene pubblico ( can. 1751). Ai fini della prova, la confessione giurata emessa nella causa d'interesse pubblico ha una maggiore efficacia di quella non giurata. 2. Effetti della confessione civile stragiudiziale. Nella causa di interesse esclusivamente privato: a) la dichiarazione emessa dal convenuto a favore dell'avversario tra 1~ sua citazione e la contestatio litis più che confes– sione stragiudiziale è una cessione di diritto con conseguente abbandono della lite ( 26); è fuori posto quindi classificare que– sto suo effetto tra quelli propri della confessione stragiudiziale; b) la confessione stragiudiziale, resa prima della citazione del reo da uno dei due futuri litiganti, rivestita delle debite condizioni e dedotta in giudizio non fa prova piena da sola, ma ha soltanto quel limitato valore probativo, che il giudice le attribuisce « ... perpensis omnibus rerum adiunctis ... )) ( can. 1753); con questo canone tanto generico e provvidenziale il Codex Iuris Ca– nonici ha posto fine alla interminabile ed intricata casistica sulla confessione stragiudiziale creata dalla dottrina canonica ante– riore (27). Anche nelle cause civili d'interesse pubblico la dichiarazione ( eventualmente resa dal convenuto tra la sua citazione e la litis (26) cc Reus petitione actoris per citationem cognita, aut statim iure ce• dit... ll, così CAPPELLO F. M., S.J., o. c., voi. III, p. 184. (27) SABELLI M. A., o. c., pp. 373-386.

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