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enp. VII· Effetti clelln conf. nel proc. del e.I.e. 151 pericolosi per sè e per gli altri. Per questo la Chiesa a malin– cuore tollera o concede tramite Concordati, che le cause di se• parazione personale vengano risolte dal potere giudiziario civile, il quale in genere le risolve non badando al nocumento, che può riceverne la salute delle anime. Se dunque le cause di separa~ zione personale interessano la salus animarum, la confessione eventualmente resa in esse, sia contro che a favore del bene pub– blico, deve comportarsi come in tutte le altre cause contenziose, nelle quali questo è coinvolto; in esse quindi la confessione non fa mai prova piena da sola. Nè può sorgere difficoltà dal citato capitolo del Corpus Iuris Canonici; questo infatti, imponendo al Vescovo-giudice di concedere Ja separazione soltanto dietro con– siglio del Capitolo, denunzia il disagio creato dalla disciplina ~anonica, coll'attribuire efficacia probativa piena alla confes– sione resa nelle cause di separazione personale. Comunque nes– suna difficoltà ad ammettere, che il Codex Iuris Canonici oggi, vedendo più chiaro, abbia mutato disciplina, spogliando detta confessione della efficacia di far prova piena da sola. Se così è, la giurisprudenza delle Nazioni, dove la Chiesa tollera o con– cede, che le cause di separazione personale siano risolte dall' au– torità giudiziaria civile (25), non può e non deve attribuire alla confessione resa in dette cause l'efficacia di far prova piena da sola, perchè violerebbe i limiti del potere delegatole dalla Chiesa. Anche nelle cause ov'è coinvolto il bene pubblico, può ve– rificarsi il caso del litisconsorzio volontario ( attivo o passivo) e necessario ( attivo e passivo). In simili cause l'eventuale confes– sione resa a favore o contro il bene pubblico da uno dei litiscon– sorziati non fa mai prova piena nè rispetto al confitente nè ri– spetto agli altri litisconsorziati; ciò vale sia per il litisconsorzio neéessario (p.e. can. 1971, § 2: la confessione di uno dei due coniugi a favore del proprio matrimonio accusato dal promotor (25) Al potere giudiziario italiano tale facoltà è concessa dall'articolo 34, del Concordato stipulato tra la S. Sede e l'Italia l' J.l febbraio 1929, vedilo in AAS 21 (1929) 275-294.

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