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La confessione delle parti nel proc. can. mati da altre prove ( can. 1747, 3°) per poter essere messi fuori discussione ( 23). Una speciale considerazione merita la confessione giudiziale (!messa nelle cause matrimoniali di separazione personale (fori, mensae et habitationis). S'è visto, che la disciplina del Corpus Iuris Canonici alla confessione resa in dette cause attribuiva ef- fi.cacia di prova piena, sì che per l'emissione della sentenza di separazione a favore del coniuge attore bastava la sola confes– sione (riscontrata vera) del coniuge convenuto (24); evidente– mente la causa di separazione personale, non intaccando il vin– colo matrimoniale, dal Corpus Iuris Canonici era ritenuta di interesse esclusivamente privato. Il Codex Iuris Canonici pare, che la pensi diversamente. Nei canoni 1128 e 1131 si mostra consapevole dei riflessi, che hanno sul bene pubblico ( salus animarum) la comunione e la separazione di vita dei coniugi. Tale consapevolezza è denunziata anche dal can. 1971, § 1, 1°, dove le cause di separazione e di nullità sono poste sullo stesso piano cli fronte al diritto, che hanno i coniugi di accusare il matrimo– nio. Detta consapevolezza è denunziata ancora dai can. 1960, 1961, che riservano la soluzione di tutte le cause matrimoniali ( anche di quelle riguardanti gli effetti meramente civili se pro– poste « incidenter et accessorie ))) all'autorità giudiziaria eccle– i,;iastica. Tutto questo dice, che, per il Codex Iuris Canonici, le cause riguardanti la separazione personale dei coniugi coinvol– gono l'interesse pubblico. Nè può essere diversamente, se si pensa, che detta separazione: a) mette a rischio la salus anima– rum dei coniugi per il continuo pericolo d'incontinenza; b) fru– stra per l'avvenire il fine primario del matrimonio (la procrea– zione della prole); e) scinde l'unità del principio educatore (am– bedue i coniugi) della prole eventualmente già nata; d) immet– tendo così nella società civile e religiosa individui d'una forma– zione psichicamente incompleta, morbosa, scandalizzata e quindi (23) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 198. (24) C. 5, X, IV, 19.

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