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i48 La confessione delle parti nel proc. cari. tuisce prova piena nè per la parte favorevole al bene pubblico (validità dell'ordinazione) nè per la parte sfavorevole (l'essere stato costretto da timore grave); per l'una e per l'altra parte c'è bisogno di altre prove. Il motivo è evidente: se da un lato il bene pubblico esige, che resti sacerdote, chi è stato ordinato validamente e spontaneamente, dall'altro vuole, che gli obblighi sacerdotali non vengano imposti a chi, non essendo stato ordi– nato liberamente, si sente impari a sopportarli; diversamente nell'un caso e nell'altro si mette a rischio la salute dell'anima dell'interessato. Particolare attenzione bisogna prestare agli effetti prodotti dalla confessione implicita ricavata dal giudice, nelle cause cli interesse pubblico (p.e. intorno allo stato religioso, a quello sa– cerdotale, ecc... ), dal rifiuto ingiustificato di prestare il giura– mento suppletorio (can. 1831, § 2) (21) o di rispondere alle legittime interrogazioni ( can. 1743, § 2), che il giudice stesso deve necessariamente fare in dette cause ( can. 1742, § l) ( 22). Tale confessione è sempre a favore del bene pubblico - dato che il rifiuto ingiustificato di prestare il giuramento rnppletorio o di rispondere non può mai risolversi in una confessione a fa. vore dell'autore del rifiuto - e da sola non fa mai prova piena. (21) La lettera del can. 1831, § 2, escludendo la recusatio di prestare il giu– ramento suppletorio nelle cause sullo stato civile o religioso, pare, che non am– metta in esse la possibilità della confessione implicita. Tuttavia bisogna riconoscere, che in dette cause si dà non solo il caso del rifiuto giusto (LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. II, p. 836), ma anche di quello ingiusto, perchè non è da escludere, che la parte, disprezzando l'obbligo dell'emissione del giuramento suppletorio impo– . stogli dal giudice (can. l830, §§ I, 3), si neghi di prestarlo. Questo rifiuto ingiusto può essere equiparato dal giudice alla confessione, che viene ad essere necessaria– mente implicita. (22) L'articolo 1.12 della lnstructio Servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum, emanata dalla S. C. DE SACRA· MENTIS il .15 agosto 1936 (AAS 28 (1936) 313-316), riproduce il can. 1743, § 2, sop– primendo l'inciso: « .•• utrum iusta sit, an confessioni aequiparanda... )J. Ciò non deve indurre a credere, che nelle cause matrimoniali il giudice non possa ricavare la confessione implicita della recusatio ingiusta. Detto articolo infatti, così come è stato concepito, non fa che enunciare in modo più generico il principio e la facoltà del giudice sanciti dal can. l 743, § 2.

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