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Cap. VII - Effetti della conf. nel proc. del C.I.C. 145 can. 1752; e) non rende notorio il fatto confessato; d) non esclude altre prove, anzi le esige; e) non richiede, che la sentenza sia con• forme al suo contenuto; /) è indifferente ai difetti del processo e all'appello; g) non fa mai prova piena da sola; è il can. 1751, che le nega tale efficacia. Il contenuto della confessione civile semplice, resa sponta• neamente o in seguito a interrogazione del giudice nel giudizio, in cui è coinvolto il bene pubblico, è un fatto che, per i suoi riflessi, è contro detto bene pubblico oppure a favore di esso. Quando il contenuto di •roetta con/essione è contro il bene pubblico, la confessione stessa non ha valore di prova piena ( ca– none 1751) ma soltanto di :indizio più o meno efficace, secondo la forza probativa, che le conferiscono le altre prove concomi– tanti ( 12). Per esempio, se un cattolico accusa di nullità il suo matrimonio con una pagana, perchè contratto senza le debite dispense, che al momento della celebrazione del matrimonio il ministro assistente delegato e i contraenti ritenevano ottenute, mentre in realtà per trascuratezza del parroco non erano state chieste, la sola confessione del coniuge pagano ( non avente in– teresse allo scioglimento del matrimonio) sulla inesistenza delle dispense non è sufficiente per l'emissione della dichiarazione di nullità del matrimonio; ciò perchè detta confessione arreca pre• giudizio al bene pubblico, in quanto questo, per il danno che ne può venire alle anime, ha interesse, che il matrimonio non venga sciolto, se non quando risulti evidentemente nullo. Se ne ha la conferma, oltre che nel can. 1751, il quale nega alla con– fessione emessa nella causa, ov'è coinvolto il bene pubblico, la efficacia di esonerare l'altra parte dall'obbligo della prova, an– che nel can. 1975, che implicitamente nega alle deposizioni (con– fessioni contro il matrimonio) dei coniugi la forza di prova pie– na. L'articolo 117 della « Instructio Servanda a Tribunalibus Dioecesanis in Petractandis Causis De Nullitate Matrimoniorum)), (12) CAPPELLO F. M., S.J ., o. c., p. 3H3, ove ciò è eletto esplicitamente per le cause matrimoniali. ·
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