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Cap. VII - Effetti della conf. nel proc. del C.I.C. 143 Lo stesso effetto va attribuito alla confessione presunta dallo stesso Codex luris Canonici ( can. 1800, § 4). La confessione qualificata e quella complessa ( che per la natura stessa delle cose non possono mai essere implicite o pre– sunte), rivestite delle condizioni requisite e rese spontaneamente o in seguito a interrogazioni del giudice nella causa di interesse esclusivamente privato, essendo scindibili, facoltizzano P avver– sario del confitente ad accettarne la parte a sè favorevole e a respingere quella favorevole all'altra parte, purchè di quest'ul– tima provi la falsità. Conseguentemente nel confitente viene a crearsi il diritto di sostenere e difendere la parte della confes– sione a sè favorevole, respinta dàll'avversario. La confessione qualificata e quella complessa dunque esonerano l'avversario del confitente dall'obbligo di provare la parte accettata della confes– sione, ma non lo dispensano dall'addurre le prove, che giusti– fichino la ripulsa della parte sfavorevole. Spesso nelle cause d~interesse esclusivamente privato più che di confessione nel senso del can. 1750, si tratta di fatti as– sertiti da un litigante e ammessi dall'altro ( can. 1747, 3°); si– mili fatti, in linea di principio, « non indigent probatione )) ( can. 17 4 7), eccezionalmente però il giudice può esigere, che per una maggiore tranquillità della sua coscienza vengano di– mostrati con altre prove. Quando il giudice non richiede queste ulteriori prove, detti fatti vengono messi fuori discussione dalla sola asserzione e ammissione. Se in essi si incentra tutta la lite, o sono tali, che il loro accertamento equivalga all'accertamento del fatto principale controverso, è facile vedere, come dette asserzioni e ammissioni abbiano tutta l'efficacia, che il can, 1751 attribuisce alla vera confessione ( can. 1750), di fare cioè prova piena. È ammissibile anche in diritto canonico, che nella causa contenziosa d'interesse esclusivamente privato ed agitata intorno ad un unico fatto o diritto, vi siano più attori contro un solo convenuto o più convenuti contro un solo attore, o infine, più

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