BCCCAP00000000000000000000717

142 La confessione delle parti nel proc. can. (can. 1740) (3); e) esige sempre la emissione della sentenza; con• trariamente a quanto avveniva nelle procedure per legis actio– nes e per formulas del diritto romano, la confessione non è mai un surrogato della sentenza (4); /) una volta accettata come vera esige, che la sentenza le sia conforme ( can. 1751); g) non esclude la possibilità dell'appello (5); infatti il can. 1880 non esclude, che si possa appellare contro la sentenza fondata sulla sola con– fessione; tale appello però va motivato con una delle ragioni, per cui è ammessa la revoca della confessione ( can. 1752), per– chè praticamente esso implica il ritiro dì quest'ultima. La confessione semplice, spontanea, rivestita delle debite condizioni ed emessa nella causa civile d'interess"e esclusivamen– te privato, rendendo notorio, notorietate iuris, il fatto confes– sato ( 6), rende superflua ogni altra prova ( can. 1747, 1°), sì che l'avversario del confitente viene liberato dall'onere della prova (can. 1751); detta confessione dunque ha l'efficacia di pro, a piena ed è perciò sufficiente da sola a risolvere il dubbio sul fatto controverso, creando nel giudice quella certezza mo– rale sulla verità dello stato del fatto sufficiente a motivare, fon– dare e reggere la sentenza decisoria della lite. Alle. medesime condizioni, la confessione provocata dalle interrogazioni del giudice ha la stessa efficacia di prova piena. Anche la confessione implicita dal giudice ricavata: 1) dal– l'ingiustificato rifiuto di prestare o riferire il legale giuramento decisorio (can. 1836, § 3) o supplettorio (can. 1831, § 2); 2) dall'ingiustificato rifiuto di rispondere alle sue legittime interro• gazioni (can. 1743, § 2), fa piena prov~, esonerando la parte favorita dall'obbligo della prova. (3) M1sSEREY L. R., Aveu, in Dictionnaire de Droit Canonique, I, Paris 1935, col. 1521. (4) Ibidem. (5) Ibidem. (6) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. Il, p. 635.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz