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CAPITOLO SETTIMO EFFETTI DELLA CONFESSIONE DELLE PARTI NEL PROCESSO DEL CODEX IURIS CANONICI Articolo I. EFFETTI DELLA CONFESSIONE CIVILE 1. Effetti della confessione civile giudiziale. Nella causa civile d'interesse esclusivamente privato qual– siasi confessione: a) costringe il giudice a controllarne la veridi– cità; questo effetto è in armonia con il principio - dominante nella procedura giudiziaria canonica (1) - del libero apprezza– mento delle prove da parte del giudice; in ogni caso la confes– sione in tanto .viene accettata in giudizio in quanto formalmente vera; non è da escludere, che per un errore involontario o vo– lontario la confessione oggettivamente falsa possa essere accolta come vera; b) una volta accettata come vera rende notorio ( can. 1747, I°), notorietate iuris ( can. 2197, 2°), il fatto confessato (2); c) se è seguita dalla revoca fatta a norma del can. 1752, essa è da considerarsi come non emessa; d) convalida i difetti del pro– cesso, purchè siano sanabili per esplicita disposizione del Co– dex Iuris Canonici (p.e. can. 1894, 1°), ovvero si tratti di di– fetti riguardanti formalità, cui i litiganti possono rinunziare (1) Prns Pp. XII, Allocutio Ad praelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, diei 1 octobris 1942, in AAS 34 (1942) 341. (2) LEGA M.-BAR1'0CCETTI V., o. c., vol. II, p. 635.

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