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Cap. VI • Condizioni della con/. nel proc. del C.J.C. 139 giudice è richiesta implicitamente dai can. 1939, § 1, 194,0, 1941, § 1. /) Per la validità della confessione criminale stragiudi– ziale, resa nella fase inquisitoria, la competenza del giudice è vo– luta implicitamente dal can. 19:4 7. g) La efficacia della con/essione stragiudiziale civile, resa in qualsiasi momento prima della citazione del reo, e di quella stragiudiziale criminale, emessa prima della denuncia ( can. 1935 1936, 1937) o prima di qualsiasi attività inquisitoria dell'autorità competente ( can. 1939, 1940, 1941, § 1), è condizionata inoltre da un requisito tutto singolare, che dice pur esso relazione al giudice : dette confessioni devono essere dedotte in giudizio (can. 1753, 1959). Tal requisito va inteso nel senso, che il fatto della confessione deve essere provato da chi, avendo interesse, ne asserisce l'esistenza, cioè dall'avversario della parte confessa ( neJla confessione civile) o dal promotore deUa giustizia (nella confessione criminale). Dinanzi alla confessione dedotta in giu– dizio il litigante o l'accusato, cui è attribuita, può prendere uno dei seguenti atteggiamenti: confermarla, negarla (provandone l'inesistenza), ammetterla dimostrandone la nullità per deficien– za di condizioni richieste. Soltanto dopo che sarà risultato vero il fatto della confessione, il giudice potrà prendere in esame le condizioni e il contenuto di questa per vedere se va accettata, e, una volta accettata, quanta forza probativa bisognerà attri– buirle ( can. 1753, 1959).
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