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Cap. VI - Condizioni della conf. nel proc. del C.I.C. 137 dizioni invalidanti. 11 Codex Iuris Canonici salva queste due con– dizioni dando: 1) al giudice la facoltà di valutare e controllare la veridicità di ogni confessione; tale facoltà è inclusa nel prin– cipio: (< ••• del libero apprezzamento delle prove )) ( 42) domi– nante nella procedura giudiziaria ecclesiastica ( 43); 2) al confi– tente la facoltà di revocare la confessione non solo « inconti– nenti )), cioè nella medesima sessione giudiziaria nella quale è stata emessa, ma anche dopo, se riesce a dimostrarla priva di tali condizioni ( can. 1752) ( 44). La validità di qualsiasi confessione civile o criminale, giudiziale o stragiudiziale, è condizionata quindi alla piena libertà e conoscenza del confitente ( 45). 3. Condizioni in relazione al giudice. Affinchè la confessione esplichi la sua efficacia, si richiede, che il giudice ad essa interessato sia competente. Giudice compe– tente << ••• is est, cuius iurisdictioni legitime lis definienda su– hiicitur )) ( 46). La competenza del giudice quindi è la potestà giudiziaria considerata in concreto ( 47). Può essere assoluta o relativa; la prima rende il soggetto, che ne è dotato, unico (42) Prns Pp. XII, Allocutio Ad praelatos auditores ceterosque o.fJiciales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, diei 1 octobris 1942, in AAS 34 (1942) Hl. (4,3) << Il giudice deve... deddere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la inchiesta ordinata sono o no sufficienti, bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare ii, Ibidem. (44) Si noti ancora una volta, che in alcune edizioni del Codex luris Ca– nonici il can. 1752 erroneamente si rifà per queste condizioni al can. 1750 o 1760 invece che al can. 1751; così VERMEERSCH A.-CREUSE:-. J., S.J. (ambedue), o. c., tom. III, Mechliniae-Romae 1946, p. 76, nota 1. (45) La perenne opposi7ione del diritto canonico della Chiesa Universale di fronte alla confessione estorta 'è stata ultimamente ribadita da Pio XII; vedi Pms Pp. XII, Allocutio Iis qui interfuerunt VI Conventui lntemationali de Iure poenali, diei 3 octobris 1953, in AAS 4.S (1953) 735-736; IDEM, Allocutio lis qui interfuerunt Conventui vicesimotertio Consilii, cui nomen « Commission lnternationale de la Police Criminelle >l, iliei 15 octobris 1954, in AAS 46 (1954) 602-604,, (4,6) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., vol. III, p. 22. (4 7) fom,r, p. 21.

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