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136 La confessione delle parti nel proc. can. modo; ma allora la confessione cessa di essere una dichiarazione di scienza, una prova, uno strumento per appurare la verità. Il Codex Iuris Canonici prescrivendo, che nel confessare l'indivi• duo sia libero, vieta assolutamente l'uso di qualsiasi strumento atto a menomargli la personalità e a provocarne una confessione, che diversamente non sarebbe resa. Tali strumenti sono, per esempio, I 'inganno da parte del giudice interrogante ( can. 1775), il timore incusso, i tormenti corporali, i ritrovati chi– mico-formaceutici, ecc. Questi ultimi sono vietati anche se I 'in– dividuo, che dovrà e1nettere la confessione, consenta o addirit– tura chieda ]'applicazione di essi, perchè il diritto alla integrità fisica e spirituale della personalità è un diritto naturale e quindi inalienabile. L'uso violento di tali strumenti si presenta anche contraddittorio, perchè suppone già colpevole o dalla parte del torto colui, che deve confessare, mentre d'altra parte gli si estor– ce la confessione per convincerlo colpevole (nella causa crimi– nale) o parte soccombente (nella causa contenziosa). L'indizio, per quanto grave, non potrà mai giustificare la violazione della personalità dell'individuo in causa tramite l'uso di detti stru– menti. Inoltre il Codex luris Canonici vuole, che la confessione sia resa « considerate )), in quanto essa deve procedere da certa scienza e matura deliberazione; dev'essere quindi un atto umano perfetto, non viziato da impedimenti interni allo stesso confi– tente: come I 'ira, la collera, la passione, I 'impazienza, il timore non incusso, la speranza della impunità, la suggestione, ecc... La confessione resa sotto la influenza di uno qualsiasi di questi im– pedimenti non deve essere presa in considerazione dal giudice, perchè facilmente è falsa. Il can. 1751 sancisce una eccezione al can. 103, § 2, secondo il quale, in linea di principio, sono validi gli atti « positi ex metu gravi et iniuste incusso vel ex dolo)). La confessione non emessa in piena libertà e conoscenza è nul– la; il « dummodo )) del can. 1751 infatti preannuncia con-

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