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Cap. VI • Condizioni della con/. nel proc. del C.I.C. 133 1410) dal beneficiario ( can. 1653, § 2) munito della licenza del– l'Ordinario del luogo, o in caso d'urgenza, del Vicario Foraneo ( can. 1526); tale licenza non è richiesta per la validità della rappresentanza; 3) il seminario diocesano e interdiocesano dal rettore, munito del consenso (richiesto ad validitatem) rispetti– vamente dell'Ordinario del luogo o della Commissione Episco– pale di vigilanza (31); 4) gli ospedali e.gli orfanotrofi (can. 1489, § 1) dall'amministratore, munito ad validitatem ( can. 1527, § 1) della licenza dell'Ordinario del luogo e del consenso del Con– siglio di Amministrazione (32); 5) la Chiesa Collegiata dal Ca– pitolo, il quale agisce in giudizio tramite il procuratore depu– tato a norma degli Statuti ( 33). Come principio generale si può stabilire, che tutti i rappresentanti delle persone fisiche o morali, quest'ultime col– legiali (secolari, religiose) e non collegiali, non aventi la persona standi in iudicio ( ad eccezione quindi del procu– ratore, di cui ai can. 1655-1666), possono confessare solo « per viam contenziosae iurisdictionis )) , cioè in quanto chiamati in giudizio e costretti a rispondere dalle interrogazioni del giu– dice; solo allora la loro confessione prova in pregiudizio della persona rappresentata (34). Se invece dovessero confessare « per viam voluntariae iurisdictionis )), ossia spontaneamente, la con– fessione nuocerebbe a loro stessi, non già ai rappresentati ( 35). Tale era la disciplina anteriore al Codex Iuris Canonici, il quale, a quanto pare, implicitamente la contiene e la conferma (can. 6, 6°) (36). Quanto si è detto per i rappresentanti sunnominati vale (31) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 139. (32) Ibidem. (33) Ibidem. (34) REIFFENSTUEL A., O.F.M., o. c., in lib. II, tit. 18, n. 83. (35) Ibidem. (36) « Implicite in Codice continentur eae leges anteriores quarum prae– scripta ex textu canonum via necessariae consecutionis permanere constat, tamquam applicationcm certam principii in Codice contenti; et praeterea leges sine quihus canon vel series canonum nullo modo intelligi vel applicari posset >J, così VER· MEERSCH A.-CREUSEN J., S.J. (ambedue), o. c., t. I, Mechliniae-Romae 1949, p. 77.
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