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132 La confessione delle parti nel proc. can. no la persona standi in iudicio activa.. Conseguentemente : per Felice J.V.L Cappello, S.J., gli eretici, scismatici e apostati non possono mai confessare come attori; per Matteo Conte da Coro– nata, O.F.M.Cap., si danno dei casi in cui possono farlo. A co– storo, come agli scomunicati, non è negata la persona standi in iudicio passiva, per cui come convenuti possono sempre con– fessare. La persona morale, sia essa collegiale o non collegiale, non ha mai la persona standi in iudicio ( can. 1653). La persona mo– role collegiale secolare ( capitolo, sodalità, collegio) in giudizio è sempre rappresentata dal Superiore, munito del consenso della comunità rappresentata ( can. 1635, § 3), richiesto, più probabil– mente, per la validità della rappresentanza (28), e della licenza dell'Ordinario del luogo, o, in caso d'urgenza, del Vicario Fo– raneo ( can. 1526); la persona morale religiosa, qualunque essa sia, è rappresentata in giudizio dal Superiore a norma del diritto particolare della Religione, cui la persona morale appartiene ( can. 1653, § 6). La persona morale non collegiale viene rappre– sentata in giudizio dal rettore o amministratore e precisamente: 1) la Chiesa Cattedrale e la l}Iensa Episcopale (can. 1653, § 1) dall'Ordinario del luogo, la rappresentanza del quale è sempre valida, ma perchè sia lecita bisogna, che l'Ordinario sia munito del consiglio o del consenso ( secondo che si tratta di una somma rispettivamente minore o maggiore delle 1. 000 libellarum [can. 1532, §§ 2, 3]) del Capitolo Cattedrale o del Consiglio d'Ammi– nistrazione (secondo che rappresenta rispettivamente la Chiesa Cattedrale [can. 1182, § 1] o la Mensa Episcopale [can. 1483, § 1, 1520]); 11011 si richiede mai il consenso della S. Sede, anche se i beni in discussione superano le 30.000 libellarum (29); l'Ordi– nano può delegare un altro a rappresentare la Chiesa Catte– drale o la Mensa Episcopale (30); 2) il beneficio (can. 1409- (28ì CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 138. (29) IDEM, p. J37. (30) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. I, pp. 320-321.
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