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Cap. Vl - Condizioni della con/. nel proc. del C.I.C. .· 127 il maior completamente privo dell'uso di ragione non ha la persona standi in iudicio e quindi nel processo dev'essere sem– pre rappresentato dal curator ( can. 1648, §§ 1-2); il maior abi– tualmente privo dell'uso di ragione, essendo assimilato all'infans ( can. 88, § 3), è un minor ( can. 88, § 1) e poichè questi non ha la persona standi in iudicio ( can. 1648, § 1) non l'ha nep– pure detto maior, che conseguentemente in giudizio dev'essere rappresentato dal curator; il maior interdetto rispetto ai beni o affetto da infermità mentale non grave, ove manchi il « prae– scriptum iudicis )>, non ha la persona standi in iudicio e p~rciò nel ·processo dev'essere rappresentato dal curator ( can. 1650); « ad praescriptum iudicis )) invece può averla ( can. 1650); essa però non lo facoltizza a confessare, dato che, come si vedrà, la confessione giudiziale civile per i gravi effetti, che produce, .vuol essere emessa «considerate>> ( can. 1751); il curator, dato al maior dall'autorità civile, con il consenso dell'Ordinario, può essere accettato dal giudice ecclesiastico, purchè l'Ordinario non creda opportuno nominarne un altro per il foro canonico ( can. 1651). Il minor, che non ha compiuto i 7 anni è un infans e lo si presume privo dell'uso di ragione ( can. 88, § 3). Nelle cause contenziose, ove sono in giuoco i suoi diritti temporali o spiri– tuaÌi, non ha mai la persona standi in iudicio e deve essere rap– presentato da qualche parente o tutore ( can. 1648, § 1); se a giudizio del giudice c'è contrasto tra i diritti dell'infans e quelli del parente o tutore rappresentante, o se i parenti e i tutori sono lontani e non possono rappresentarlo, il giudice d'ufficio gli as– segna un curatore ( can. 1648, § 2); il minor, che ha superato i 7 anni di età, lo si ·presume in possesso dell'uso di ragione ( can. 88, § 3) e, finchè non compie i 21 anni di étà, non ha la persona standi in iudicio nelle cause contenziose riguardanti i beni temporali; deve quindi essere rappresentato da parenti o tutori (can. 89, 1648, § l); se v'è contrasto tra i suoi diritti e quelli del rappresentante, il giudice d'ufficio gli nomina un cu-

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