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122 La confessione delle parti nel proc. can. fatti o i diritti fondati su di essi (i diritti cioè statutari, consue– tudinari, speciali, particolari, che il giudice non è tenuto a co– noscere), ma giammai i diritti fondati sulla legge comune; la con– fessione su questi ultimi sarebbe superflua per il noto principio: « Iura novit Curia)) ( 2). Tutto ciò vale per la confessione civile sia giudiziale che stragiudiziale. Per la confessione criminale i fatti circa i quali il confitente riconosce la propria responsabilità sono i << delicta publica )) ( can. 1933); b) il suo contenuto sia un fatto certo ( 3), ossia ben spe– cificato e determinato nella sua concretezza. Il Codex Iuris Ca– nonici non fa cenni espliciti a questa condizione, però essa vien richiesta dall'economia procedurale canonica. Il fatto intorno al quale verte la confessione civile e criminale, giudiziale e stra– giudiziale che sia, non deve essere indeterminato e indefinito nella sua realtà, ma tale da eliminare ogni perplessità nel giu– dice, che deve emettere la sentenza fondandosi, se non sulla cer– tezza assoluta, almeno su quella morale ( 4) circa lo stato del fatto; e) il fatto intorno al quale verte sia controverso, litigioso, ossia incerto nell'attribuzione; questo vale per qua]unque con– fessione: civile o criminale, giudiziale o stragiudiziale. Affinchè si abbia la confessione giudiziale ·però, non basta, che il fatto sia controverso, incerto nell'attribuzione, ma occorre anche, che attorno ad esso si muovano due o più soggetti ( i litiganti, nella causa civile; l'accusato - o gli accusati - ed il promotor iusti– tiae, nella causa criminale) tra i quali vi sia già l'animus litigandi e un rapporto processuale. Per la validità invece della confes- « Assertio rei quae ab adversario intenditur >); ambedue queste definizioni sono di CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 199. (2) MATTHEUS CoNTE A CORONATA, O.F.M.Cap., o. c., p. 184. (3) Nei due versi, che nella dottrina canonica anteriore al Codex Iuris Ca– nonici compendiavano le condizioni per la validità della confessione, questa con• dizione era espressa dal termine « certum )). (4) Prus Pp. XII, Alloc. Ad praelatos auditores ceterosque ofJiciales et ad– ministros trib1malis S. Romanae Rotae necnon eiusdem trib1malis advocatos et vro– curatores, diei 1- octobris 1942, in AAS 34, (1942) 338-342.

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