BCCCAP00000000000000000000717

120 La con/essione delle parti nel proc. can. giustificato rifiuto di rispondere alle legittime interrogazioni del giudice ( can. 1743, § 2); d) rifiutandosi ingiustamente di pre– stare il giuramento suppletorio (can. 1831, § 2); e) con l'ingiu– stificato rifiuto di prestare o riferire il giuramento decisorio ( can. 1836, § 3); /) con il rifiuto ingiustificato di scrivere ( can. 1800, § 4); g) il can. 1747, 1°, in relazione con il can. 2197, 3°, sta– bilisce, che non c'è bisogno di addurre prove onde poter pro– cedere giudizialmente contro fatti notorii, dato che non pos– sono nè celarsi nè scusarsi; ciò induce a credere, che anche dal Codex Iuris Canonici sia ammessa la manifestazione della con– fessione mediante la evidenza del fatto, già nota nel diritto ca– nonico antico (34). Tranne i modi di manifestazione previsti dai can. 1831, § 2, 1836, § 3, che sono esclusivamente propri della confessione giudiziale civile, tutti gli altri per il can. 1958 e 1959 conven– gono alla confessione giudiziale criminale. La confessione stragiudiziale civile può essere manifestata: a) per iscritto ( can. 1753), b) a viva voce ( can. 1753), c) con la evidenza del fatto (p.e. con la restituzione della res controversa, che manifestamente già prima dell'inizio del processo è nelle mani dell'avversario). La confessione stragiudiziale criminale per il can. 1959 può essere manifestata in tutti i modi previsti dal Codex Iuris Cano– nici per la confessione stragiudiziale civile. (34) c. 20, C. Il, 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz