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Cap. V • Prop. e mani/. della con/. nel proc. del C.I.C. 119 1a) irrevocabile o revocabile, alla seconda è inutile appli– care questa distinzione, dato che, una volta dedotta in giudizio, è il giudice che deve deciderne l'accettazione o la ripulsa in base agli elementi atti a provare la verità in essa contenuta. Se la riscontra vera egli deve accettarla; se invece la trova falsa è tenuto a rigettarla. Al con:fitente quindi è sottratta ogni facoltà di revoca sulla confessione stragiudiziale. b) giurata e non giurata, la confessione stragiudiziale invece è sempre non giurata, perchè il giuramento de veritate dicenda è ammissibile soltanto nel giudizio (can. 1744). In quanto alle confessioni criminali bisogna osservare, che sul piano delle proprietà tra la confessione giudiziale e quella stragiudiziale emessa nella fase inquisitoria ( can. 1947) oltre la divergenza espressa dalla loro denominazione e l'altra, per cui, mentre la confessione giudiziale può essere provocata o resa di propria iniziatha dal delinquente, la stragiudiziale è sempre provocata ( divergenze, ambedue contenute nei can. 1947, 2197, 2°), non ve ne sono altre; la confessione stragiudiziale resa pri– ma di qualsiasi attività inquisitoria dell'autorità competente si differenzia delle due precedenti anche perchè è superfluo par- . lare per essa di revocabilità o irrevocabilità; infatti inutilmente si concederebbe o negherebbe al confitente il potere di revocare quest'ultima, dato che la ripulsa o l'accettazione di essa in giu– dizio dipende unicamente dalla valutazione, che il giudice fa della sua veridicità. Articolo II. lVIANIFEST AZIONE I. Modi di manifestare la confessione. La parte può manifestare la confessione giudiziale civile: a) per iscritto (can. 1750); b) oralmente (can. 175-0); e) con l'in-

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