BCCCAP00000000000000000000717

Cap. V - Prop. e manif. della conf. nel proc. del C.I.C. 117 d) spontanea o provocata. Questa distinzione va intesa come per la confessione giudiziale. Si noti però, per la confes– sione stragiudiziale provocata, che la interrogazione non viene fatta dal giudice in quanto tale ma da chiunque altro, e che l'interrogato non è tenuto a rispondere; è la aequitas e la di– namica procedurale, che vogliono questo; e) inscindibile o scindibile. L'una o l'altra di queste pro– prietà va applicata alla confessione stragiudiziale secondo la natura dell'oggetto e gli elementi di verità, che in essa si sco– prono. Le confessioni criminali; giudiziale e stragiudiziale conven– gono: a) nell'oggetto, in quanto ambedue vertono sulla respon– sabilità dell'accusato in relazione al delitto, alla violazione della legge o ad un fatto relativo attribuitogli; b) nel carattere di pro– va, essendo ambedue dichiarazioni di scienza; c) nel soggetto, che è sempre e soltanto l'imputato. Queste convergenze sono, evidentemente, sul piano della natura della confessione crimi– nale. Nel campo delle proprietà le convergenze tra la confessione criminale giudiziale e quella stragiudiziale si riducono alle pro– prietà comuni all'una e all'altra, tenuto presente, che mentre a quella giudiziale sono attribuibili tutte le proprietà - tranne quella riguardante il giuramento de veritae dicenda ( can. 1744) - elencate nei paragrafi precedenti e nel senso ivi esposto, a quella stragiudiziale non possono applicarsi tutte. La confessione stragiudiziale infatti può essere soltanto : a) vera o falsa, nel senso e nel modo in cui può esserlo quella giudiziale; b) esplicita, in quanto la responsabilità viene manife– stata nei suoi propri termini. Come per la confessione civile così per quella criminale è superfluo parlare di confessione 1,tragiu– dizia]e implicita o presunta; ciò per gli stessi motivi esposti nel paragrafo precedente; e) semplice, qualificata, complessa, secondo che la re-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz