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Cap, V - Prop. e mani:. della conf. nel proc. del C.I.C. 115 4. Classificazione in ragione delle proprietà che si riferiscono al giudice. Rispetto alle proprietà riguardanti il giudice la confessione può essere: a) giudiziale, stragiudiziale. La confessione civile è giu– diziale se resa dinanzi al gbdice ( can. 1750) già investito delle sue funzioni; più esattamente, giudiziale dicesi la confessione emessa dal momento della ~ontestatio litis ( can. 1726) in poi, perchè è con la contestatio litis, che comincia la instantia litis ( can. 1732) propriamente giudiziale (29). La confessione emes– sa tra la comunicazione al cc-nvenuto della sua citazione e la Jitis contestatio, più che confessione giudiziale sarebbe un abban– dono della causa o una cessione di diritto ( 30). In quanto alla confessione criminale bisogna dire, che essa è veramente giu– diziale se fatta dal momento della contestatio accusationis (31) in poi; con tale contestatio infatti, l'inizio della quale coincide con la consegna al reo del ~ibello accusatorio e del decreto di citazione (32), comincia la fase propriamente giudiziale della causa criminale; ogni altra confessione emessa prima non è giu– diziale, anche se resa nella fase inquisitoria di cui ai can. 1939- 1946. Ogni confessione emessa « extra iudicium >> ( can. 1753) è stragiudiziale; ciò vale sia per la confessione civile che per quella criminale. (29) Jnmvr, vol. II, p. 537. (30) cc Reus petitione actoris per citationem cognitam, aut statim iure ce• dit, aut iudicium exceptionihus difatociis vel peremptoriis vitare conatur, aut for, malem negationem coram iudice animo litigandi opponit JJ, così CAPPELLO F. M., $. J., o. c., p. J84. (31) Rispondente alla conteEta:io liLis del processo civile, come asserisce LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. IIl, J)p. 287, 292. (32) .LEGA M.•BARTOCCETTI V., e c., vol. III, p. 290.

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