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114 La confessione delle parti nel proc. can. lificata civile è scindibile o meno (23); altri ancora la ritengono sempre scindibile, a meno che non vi si opponga una praesum– ptio iuris (24). Dopo il Codex Iuris Canonici: Giuseppe No– va] ( 25) la ritiene inscindibile; Matteo Conte da Coronata ( 26) e Francesco Roberti (27) rimettono alla prudenza del giudice decidere nel singolo caso se debba ammettersi o no la scindi– bilità della confessione. Nonostante questa diversità di opinioni non è difficile dare alla questione una soluzione, che rispecchi fedelmente la mente del Codex Iuris Canonici. La confessione qualificata civile, essendo una prova, è un mezzo procedurale per appurare la verità dei fatti in discussione. Il giudice quindi deve vagliarne la veridicità come per ogni altra prova. Questo potere per il giudice implica la facoltà di accettare della confes. sione soltanto quella parte, che conduce alla verità dei fatti, e rigettarne quella, che impedisce il raggiungimento di tale ve– rità; il che è quanto dire, che la scindibilità o inscindibilità della confessione civile qualificata è affidata dal Codex Iuris Ca– nonici al potere discrezionale del giudice (28). Questa in fondo è la soluzione più conforme alla aequitas. Questa sostanzialmen– te è la posizione di: Anacleto Reiffenstuel, Giovanni B. De Lu– ca, Francesco Schmalzgrueber, Francesco S. Wernz, la quale, ripresa dopo il Codex luris Canonici dalla comune dei canonisti, deve ritenersi solidamente fondata. Ammessa questa soluzione, bisogna dire, che la scindibilità e la inscindibilità della confes– sione civile qualificata è una proprietà, che si riferisce tanto all'avversario del confitente quanto al giudice. (23) DE LucA J. B., Theatrum veritatis et justitiae, lib. XV, pars I, De iu– diciis, Venetiis 1706, disc. 23, n. 26. (24) SANTI F., Praelectiones iuris canonici, lib. II, Ratisbonae 1886, in lib. Il, tit. 18, n. 14. (25) NOVAL J., O.P., o. c., p. 318. (26) MATTHEUS CONTE A CoRONATA, O.F.M.Cap., o. c., p. 185. (27) RoBERTI F., o. c., vol. Il, p. 37. (28) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. III, pp. 650-655.

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