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llO La confessione delle pnrti nel proc. can. confessione criminale spontanea può essere emessa fuori, ossia prima, della fase processuale propriamente detta, o nel corso di essa. Lo permette l'economia procedurale di tutto il processo criminale, nonchè il parallelo con la confessione provocata, espressamente resa possibile sia fuori ( can. 1947) che dentro ( can. 1958) tutto lo stadio processuale dall'implicito richiamo dei canoni: 1742, § 3, 1861 fatto dal can. 1959 e dalle esigenze della aequitas, le quali nel processo criminale sono più ·impel– lenti e costringenti che nel processo contenzioso. Altra diffe. renza di rito tra la confessione spontanea ( civile o criminale) e quella provocata (parimenti civile o criminale) è che la pri– ma può essere resa nella forma e nel modo che al confitente pa– iono più opportuni e convenienti, mentre l'altra viene emessa secondo il formulario dei quesiti concepiti e proposti dal giu– dice oppure suggeritigli dall'altra parte (can. 1745, § 1). Ai fini del raggiungimento della verità sui fatti in discussione e della susseguente soluzione del processo la confessione spontanea non differisce dalla provocata; b) irrevocabile o revocabile. Irrevocabile, come dice la parola stessa, è la confessione che una volta emessa, non può essere più ritirata; revocabile è quella, che il confitente può facoltativamente ritirare, supposto che: 1) ciò faccia « ... rn continenti... )) ( can. 1752), ossia « .. . antequam confessio sit in scriptis redacta vel confessus ab aula tribunalis recesse– rit )) (16); più semplicemente: prima della chiusura della ses– sione processuale nella quale è stata resa (17; 2) oppure, qua– lora detta sessione sia stata già chiusa, riesca a dimostrare, che la confessione è viziata da: inconsiderazione, simulazione, timo– re, inganno, errore di fatto ( 18). Il Codex Iuris Canonici ha (16) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 201. (17) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. Il, p. 649. (18) Can. 1752. Questo canone in alcune edizioni del Codex Iuris Canonici si rifà al can. 1750, in altre al can. 1760, invece che al can. 1751; erroneamente però, come osserva VERMEESCH A.-CREUSEN J., S.J. (ambedue), Epitome Iuris Ca– nonici, Mechliniae-Romae 1946, t. III, p. 76 in nota 1.

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