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Cap. V - Prop. e mani/. della conf. nel proc. del C.l.C. 109 2. 'Classificazione in ragione delle proprietà che si riferiscono al confitente. Per le proprietà, che dicono riferimento al confitente, la confessione può essere: a) spontanea, provocata. Si noti anzitutto, che questi termini ora vengono presi nel senso inteso dal can. 1750: « ... si– ve sponte sive iudice interrogante )) ; spontanea, per il Codex Iuris Canonici, è la confessione emessa dal litigante o dall' ac– cusato di propria iniziativa; in altri termini è quella, che pro– cede dalla volontà del confitente come da causa unica; provo– cata è, invece, la confessione resa in seguito alle interrogazioni del giudice. È agevole constatare come quest'ultima abbia due cause efficienti : una remota (il giudice interrogante) e l'altra prossima (il confitente). I canoni 194,7 e 1958 lasciano inten– dere, che questa suddivisione vada applicata anche alla con– fessione criminale; il can. 1750 la applica evidentemente a quella civile. La confessione civile spontanea può essere resa sia fuori del processo ( can. 1735), prima cioè della litis conte– statio, che dentro di esso ( can. 1750), fino alla sentenza. Il prin– cipio stabilito dal can. 1861, § 1: « Post conclusionem in causa novae probationes inhibentur ... )), potrebbe far credere, che la confessione civile, essendo una prova, non possa emettersi spontaneamente dopo la conclusio in causa. Ma l'equità vuole, ed il paragrafo secondo dello stesso canone innuisce, che alla confessione vadano applicate le eccezioni ivi prescritte, non già il principio. La confessione civile provocata può emettersi in quello stadio del processo, che va dalla litis contestatio, l'inizio cioè del processo propriamente detto ( can. 1732), fino alla con– clusio in causa, perchè è in questo stadio che sono ammissibili le interrogationes, per quanto, dato l'esplicito richiamo del can. 1861 fatto dal can. 1742, § 3, non sia da escludersi la possi– bilità di farle anche dopo, se il giudice lo creda opportuno ( can. 1861, § 2) per imprescindibili esigenze della aequitas. Anche la
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