BCCCAP00000000000000000000717

108 La confessione delle parti nel proc. can. Iuris Canonici le positiones erano ammesse soltanto nelle cause contenziose d'interesse privato (15). È evidente allora, che nel diritto canonico odierno i quaesita proposti nelle cause criminali o in quelle civili d'interesse pubblico - rispettivamente dal promotor iustitiae e dal defensor vinculi - non corrispondono alle antiche positiones e quindi in esse la legge non presume mai la confessione; la presume invece nei quaesita rispondenti alle antiche positiones e proposti dai litiganti nelle cause contenziose d'interesse esclusivamente privato. Presunta è parimenti la con– fessione prevista dal can. 1800, § 4; la parte che si rifiuta di scrivere confessa l'autenticità della scrittura in discussione. Pre– sunta è la confessione prevista dal can. 2149, § 1 in relazione al can. 2147, § 2, 4°; 2169, 2177, 2185; d) semplice, qualificata, complessa. Semplice, o pura, è la confessione, di cui il contenuto è qualcosa di indivisibile (p.e. la celebrazione della S. Messa); qualificata dicesi la confes– sione, che ha per oggetto un fatto delimitato da particolari cir– costanze, le quali, ai fini della concretezza del medesimo, pos– sono anche non esserci (p.e. 1a celebrazione della S. Messa nel determinato giorno); complessa è la confessione avente per og– getto più fatti distinti ma connessi fra di loro (p.e. l'accetta– zione del legato per la celebrazione di un determinato numero di SS. Messe e la effettiva celebrazione delle stesse). Questa tri– plice distinzione vale non solo per la confessione civile, ma an– che per quella criminale. Quest'ultima infatti è semplice, qua– lificata e complessa, secondo che la responsabilità confessata si riferisce: a fatti delittuosi indivisibili (p.e. la simulazione della celebrazione della S. Messa del can. 2322), a fatti delittuosi connessi con circostanze, che la limitano (p.e. l'omicidio per legittima difesa), o a fatti delittuosi plurimi e separabili (p.e. la confezione e la vendita di false reliquie del can. 2326). (15) IDEM, nn. 185-245,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz