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Cap, V • Prop. e mani/. deUa con/. nel j1roc. del C.l.C. 107 l'accusato, che per diritto naturale « ... non tenetur prodere se ipsum )> ( 10), è obbligato a rispondere al giudice e dire la ve– rità, soltanto quando questi interroga su circostanze e fatti con– tingenti, riguardanti il fatto delittuoso principale in discussione ( can. 1743, § 2), non già quando interroga direttamente sul de– litto perpetrato ( can. 1743, § 1). Il rifiuto di rispondere, op– posto dall'accusato legittimamente interrogato dal giudice, può da qùesti essere ritenuto come confessione se, dopo averlo esa– minato, lo trova ingiustificato (11). Da quanto è detto sopra si deduce, che nelle cause civili e criminali il rifiuto ingiustificato di rispondere al giudice, che interroga legittimamente, non im– plica semp:re confessione. Ciò è confermato anche dal can, 1743, § 3, ove si punisce il rifiuto illegittimo ed ingiustificato di ri– spondere con la remozione del renitente dagli atti legittimi ec– clesiastici senza d'altra parte ayallare l'equivalenza tra rifiuto e confessione. Su questo punto il Codex Iuris Canonici rifacendosi al diritto naturale e alla aequitas ha molto mitigato il rigore de] diritto canonico anteriore ( 12). Implicita è la confessione pre– vista dai can.: 2150, § 1 in rela:.,ione al can. 2147, § 2, 4°; 2161, § 2, in relazione al can. 2147, § 2, 4°. Presunta è la confessione, che la legge suppone o finge sia stata emessa in un atto proces– suale. Tale per esempio è la confessione, che il Codex Iuris Ca– nonici suppone emessa nei << quaesita )) odierni rispondenti alle antiche << positiones )) (13), le quali avevano questo di partico– lare, che il << ••• ponens fatetur positiones, easque asserit esse veras )) (14). Il can. 1745, § 1 stabilisce che i quaesita possono farsi dall'attore, dal reo, dal p::-omotore della giustizia, dal di– fensore del vincolo. D'altra parte è noto, che prima del Codex (IO) CAPPELLO F. M., S.J., O, c., ,. 195. (Il) Ibidem. (12) Pe1· la dottrina anteriore al e.I.e. vedi REIFFENSTUEL A., O.F.M., o. c., in lib. Il, tit. 18, nn. 154-184. (13) ROBERTI F., o. c., vol. li, pp. 20-21; can. 1745, § I. (14) REIFFENSTUEL A., O.F.M. o. c., in lib. II, tit. 18, n. 211.

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