BCCCAP00000000000000000000717

106 La con/essione delle parti nel proc. can. giudice, perchè nel caso singolo possono sempre interporsi delle circostanze, che lo giustifichino, eliminandone l'equivalenza con la confessione ( 8). La confessione prevista dal c~n. 1836, § 3 è libera, perchè libero all'origine è il giuramento decisorio. Sulla libertà della confessione contemplata dal can. 1831, § 2 invece sorgono delle ombre, quando il giuramento, che le è alla base, viene imposto ( can. 1829). In questo caso il rifiuto ingiustificato di prestare il giuramento suppletorio può far pensare ad una equivalente confessione imposta, ossia estorta, che per il can. 1751 è inammissibile. Tali ombre però vengono dissipate quando si pensa alla scrupolosità, che il Codex Iuris Canonici richiede dal giudice nell'esame delle prove, che devono condurlo alla cer– tezza morale prima di emettere la sentenza (can. 1869). D' al– tra parte lo stesso Codex Iuris Canonici nel can. 1752 fornisce ali 'interessato il mezzo per distruggere tale confessione : la re– voca per la mancata libertà voluta dal can. 1751. Implicita è anche la confessione prevista dal ca:n. 1743, § 2. Quivi però trat– tasi non solo di confessione civile, ma, per il can. 1958, anche di quella criminale. Nelle cause civili la parte legittimamente interrogata dal giudice è tenuta a rispondere e a dire la verità (can. 1743, § 1). L'eventuale suo rifiuto di rispondere deve es– sere valutato dal giudice e se questi lo riscontra ingiustificato può ritenerlo come una confessione. Il Codex Iuris Canonici ha risolto così l'apparente contraddizione tra la quarantatreesima e quarantaquattresima Regula Iuris del Corpus Iuris Canonici (9). Il rifiuto di rispondere al giudice incompetente sarebbe giusto, perchè in tal caso questi interroga illegittimamente. Nelle cause criminali il giudice non può deferire lo iusiurandum de veritate dicenda all'accusato ( can. 1744), ma deve interrogarlo per ap– purare la verità dei fatti (can. 1958, 1742, § 1). D'altra parte (8) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., pp. 234-235; LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., voi. II, p. 836. (9) « Qui tacet consentire videtur )), Heg. 43, R.J ., in VI 0 ; « Is qui taret non fatetur, sed nec utique negare videtur )), ll.eg. 44, R.J ., in VI 0 •

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz