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Cap. V • Prop. e mani/. della conf. nel proc. del C.I.C. 105 c) esplicita, implicita, presunta. La confessione esplicita, che altri chiamano espressa, si ha quando la pretesa dell'attore o il fatto a favore dell'avversario (nella confessione civile) non– chè la responsabilità (nella confessione criminale) vengono di– chiarati nei termini propri. Tale è la confessione prevista dai can. 1750, 1947. La confessione irnplicita, da altri detta tacita, è la confessione contenuta in un altro fatto processuale eviden • temente posto. Implicita è la confessione prevista dal can. 1836, § 3 e dal can. 1831, § 2. In questi canoni è data facoltà al giu– dice di stimare il rifiuto - opposto dalla parte - di emettere il giuramento suppletorio o decisorio, ovvero di riferirlo. Ove tale rifiuto risulti ingiustificato, non deve senz'altro equipararsi alla confessione; però il giudice può avallare tale equivalenza, se l'equità lo richiede ( 6). Supposta tale equivalenza, nel can. 1836, § 3 - che si occupa del giuramento decisorio, il quale è possi– bile soltanto nelle cause civili d'interesse esclusivamente pri– vato e per di pi:ù supposte le condizioni stabilite dal can. 1835, l°-4° - non può trattarsi che di confessione civile. Lo stesso deve dirsi per il can. 1831~ § 2. Infatti il can. 1831 si occupa del giuramento suppletorio, il quale può essere deferito nelle cause d'interesse privato o pubblico (stato civile, stato religioso) ma sempre civili, e supposte le condizioni prescritte dai can. 1829 e 1830. Il can. 1831, § 1 però presenta una difficoltà; la lettera del paragrafo primo di questo canone pare, che non ammetta la possibilità del rifiuto del giuramento suppletorio nelle cause riguardanti lo stato civile o religioso; ciò potrebbe indurre a credere, che in dette ·cause _non si dia la possibilità della confes– sione implicita. In realtà· ·però non è da escludere la possibilità di un rifiuto giusto (7) nonchè di quello ingiusto, creando così la possibilità della confessione implicita, ove il giudice dovesse equiparare quest'ultimo alla confessione. Comunque l'equità vuole, che in dette cause il rifiuto sia sottoposto alla stima del (6) CAPPELLO P. M., S.J., o. c., pp. 238, 234-235. (7) LEGA M.-BARTOCCETTI V., o. c., vol. II, p. 836.

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