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102 La confessione delle parti nel proc. can. consti de corpore delicti ( 45). Il Codex luris Canonici col di– sporre che prima della citazione del reo l'Ordinario sia già in possesso di detti argomenti, vuole, tra l'altro, prevenire, che il citato con una falsa confessione metta a rischio il diritto natu– rale ed inalienabile della difesa della propria innocenza e quello della società, la quale esige, che siano puniti i suoi membri col– pevoli e nocivi non già quelli innocenti e innocui ( 46). Di più allo stesso fine, la dottrina, confermata dalla prassi giudiziaria, vuole, che al reo, dopo la confessione resa a processo già inol– trato, non sia negato il diritto e la possibilità di difendersi, ad– ducendo argomenti valevoli ad impugnare la validità della stessa confessione (47). Da ciò segue, che ai fini della attribuzione della responsa– bilità del delitto in discussione la confessione criminale riveste il carattere di prova pi:ù. o meno efficace ( non quindi decisiva di per sè, per il solo fatto cioè d'essere stata emessa), secondo il giudizio che il giudice si forma sulla veridicità di essa. È per questo, che il giudice deve vagliarla alla luce delle altre prove concomitanti e solo quando ha raggiunto la certezza morale (48) sulla veridicità di essa può emettere la sentenza, che di conse– guenza dev'esserle conforme. L'obbligo per il giudice di confor– mare la sentenza al contenuto della confessione riscontrata vera è creato dalla veridicità e non già dal solo fatto della emissione della medesima. Esula perciò dalla natura della confessione cri– minale il concetto di dichiarazione di volontà, di negozio giu– ridico, di rinuncia ai propri diritti sostanziali o processuali. La confessione criminale è una dichiarazione di scienza tanto più efficace quanto più vera, ed è tanto più vera, quanto più è cor– roborata da altre prove concordi. (45) LEGA M.-BARTOCCETTI V;, o. c., voi. III, p. 227. (46) foEM, p. 333. (47) foEM, p. 335-338. (48) Pms Pp. XII, Nuntius lis qui interfuerunt VI Conventui nationali So– dalium Consociationis ex iuris peritis catholicis ltaliae, diei 5 decembris 1954, in AAS 47 (1955) 65.

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