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100 La confessione delle parti nel proc. can. Articolo II. LA CONFESSIONE CRIMINALE I. Definizione. L'esistenza della confessione criminale nel Codex Iuris Ca– nonici è ammessa esplicitamente o implicitamente dai canoni: 1947, 1950, 1958, 1959, 1742, § 1, 1946, § 2, 2°, 3°, 1743, §§ 1, 2, 1744, 2150 e dai canoni: 2149, § 1 in relazione al can. 2147, § 2, 4°, 2161, § 2 in relazione al can. 2147, § 2, 4°, 2169, 2177, 2185. Così come è configurata, la si può definire: « l'am– missione, che il reo fa, della propria responsabilità circa il fatto delittuoso imputatogli, o circa fatti che con esso hanno una in– terdipendenza diretta o indiretta)). È una dichiarazione di scienza anche questa, ben qualifi– cata nel soggetto e nell'oggetto. Il processo criminale è d'interesse pubblico e si svolge fra tre persone: il giudice, l'accusatore (il promotor iustitiae, che rappresenta la società, offesa nel suo diritto dal delitto) e I' accu– sato; vi sono altre figure, ma sono accessorie ( 41). A differenza del proceso contenzioso, nel quale la confessione può essere resa dall'attore o dal convenuto, nel processo criminale essa può es– sere emessa soltanto dall'imputato già sottoposto a inquisizione ( can. 1947) speciale stragiudiziale ( 42) o già accusato e sotto– posto alla inquisizione speciale giudiziale ( can. 1955, 1958). È superfluo aggiungere, che I'imputato può confessare soltanto con– tro sè stesso. Il soggetto della confessione criminale resta così ben specificato. Anche l'oggetto della confessione criminale è precisamente (41) LEGA M.-BARTOCCETTI V., Commentarius in iudicia ecclesiastica, vol. III, Romae 1941, p. 205. (42) IDEM, p. 227.
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