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eap. IV - Nozione della conf. nel proc. del e.I.e. 99 devono essere già implicati nel processo, ossia devono essere dei litiganti (38) e poco importa se la rendono personalmente o tramite un procuratore autorizzato). La confessione resa nel li– bello introduttorio non ha rilevanza per il Codex Iuris Canonici, perchè mancando ancora tra gli interessati il rapporto giuridico processuale, manca la suddetta qualificazione del soggetto; c) alla confessione giudiziale civile, così definita e contraddistinta nei suoi elementi essenziali e per di più rivestita delle debite condi– zioni, da esaminarsi in appresso, il Codex Iuris Canonici attri– buisce effetti speciali; precisamente essa: 1) fa prova piena; 2) libera l'avversario dall'onere della prova; 3) esige una sen– tenza conforme al suo contenuto. Di conseguenza, se per prova legale « ... si intende quella prova, nella. quale il legislatore attribuisce ad un fatto la effi– cacia di rappresentarne un altro, senza che il giudice possa in nulla modificare lo svolgimento di questa deduzione, e senza che le parti ne possano con altre prove oppugnare i risulta– ti... )) ( 39), bisogna convenire, che la confessione civile canonica in questione è una vera prova legale. Questo sostiene Francesco Roberti quando dice: « Igitur ( confessio) reducitur ad probationem legalem, quia legislator censet facta ab aherutra parte contra se asserta, veritati respon– dere. Unde post iudicialem confessionem non licet contrariam probationem adducere ad eam destruendam )) ( 40). Questa posizione rispecchia fedelmente la mente del Codex Iuris Canonici. (38) « Additur: partium, quia in ordine ad controversiam confessio sub hoc capite consideratur, non precise quia partes qua tales vel coram iudice con– fessionem emittant ll, rosì BLA'I: A., O.P., in Commentarium Textus Codicis luris Canonici, lib. IV, De processibus, Romae 1927, p. 270, a commento della rubrica del Caput I, tit. X, lib. IV, e.I.e. (39) ANDRIOLI V., Confessione civile, n. 2, in Nuovo Digesto Italiano, III, 763. (40) R.oBEIITI F., o. c., vol. II, pp. 33-34.

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