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98 La confessione delle parti nel proc. can. della confessione qualificata implica la piena libertà del giudice nella valutazione della veridicità del contenuto della medesima confessione, libertà che è ammissibile soltanto se si concepisce la confessione come una prova ( dichiarazione di scienza) e non come una dichiarazione di volontà (negozio giuridico). È superfluo rigettare con argomenti le teorie di Emilio Betti e dello Holder; basta a tal fine osservare, che in diritto canonico non esistono gli atti giuridici tra i quali, secondo detti eminenti giuristi, andrebbe classificata la confessione civile.. Tutti gli argomenti suesposti ingenereranno il convincimen– to, che la confessione giudiziale civile riguardante interessi esclu– sivamente privati, prevista dai canoni 1750-1752, sia una vera prova, in quanto è uno strumento procedurale legittimo, atto a dare al giudice la certezza morale sulla verità della res dubbia e controversa (35); in ciò, detta confessione civile coincide con tutte le altre prove processuali accettate dal Codex Iuris Cano– nici ( can. 1747-1836). Gli elementi poi, che la contraddistin– guono dalle altre prove, si ricavano dalla sua stessa definizio– ne ( 36). Essi sono: a) la dichiarazione di scienza ( assertio... facti ... o... rei...), cui è insito il convincimento, che quanto si dichiara è vero; tale convincimento è supposto dalla legge ( 37) anche quando il confitente non lo ha; sta poi all'attività inve– stigatrice del giudice scoprire l'eventuale falsità della dichiara– zione; b) la dichiarazione di scienza qualificata: nell'oggetto ( in quanto questo dev'essere un aliquid d'interesse esclusivamente privato, contrario al confitente e favorevole all'altra ·parte) e nel soggetto (iu quanto il confitente ed il favorito dalla confessione pieno; costoro in definitiva dicono, che della confessione qualificata può respin· gersi ciò che è falso, ed è questo appunto, che si asserisce, quando si dice, che la aequitas esige la scindibilità della confessione giudiziale qualificata. (35) La prova giudiziale infatti è la: « Ostensio rei dubiae et controversae, per argumenta legitima iudici facta )) (C-1sPPELLO F. M., S.J., o. c., p. 197). (36) « Assertio alicuius facti contrarii confitenti et favorabilis adversario, vel brevius: assertio rei quae ad avversario intenditur )), così CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. J99. i. 37) Precisamente dal canone 1752 in quel: « ... nisi aut. .. aut... >>.
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