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Cap. lV • Nozione della con/. nel proc. del C.l.C. % rito il capitolo « De confessione partium )) sotto il titolo decimo: « De probationibus )) ( Codex Iuris Canonici, lib. IV, tit. 10, cap. 1), innuendo implicitamente, ma anche chiaramente, che la ritiene come una prova. E si è tentati di insistere, dicendo, che la ritiene come regina probationum per il fatto, che nel ti– tolo decimo «De, probationibus )) il capitolo « De confessione partium )> occupa il primo posto; b) la prova è la « Ostensio rei dubiae et controversae, per argumenta legitima, iudici facta )) (30). Se è una prova la « osten– sio rei dubiae et controverse .. iudici facta >> da testimoni ( can. 1754-1791), non si vede il motivo perchè la << ostensio ( eiusdem) rei dubiae et controversae... indici facta )) dallo stesso litigante non debba essere una prova, soprattutto quando si pensa, che ambedue portano allo stesso effetto: il raggiungimento della ve– rità su di una cosa controversa. Anzi dal fatto, che il Codex Iuris Canonici attribuisce alla confessione prevista dal can. 1751 la efficacia di rendere superflua ogni altra prova, è da inferire, che la rìti.ene come prova massima. L'altra parte viene liberata « ab onere probandi)) (31), perchè il confitente prova contro di sè con là propria dichiarazione, non già perchè con questa di– spone del proprio diritto, rinunciandovi; c) la giustizia, per norma fondamentale, esige, che a base di ogni sentenza vi sia conformità tra la verità formale e quella oggettiva. Se per il Codex Iuris Canonici la confessione del can. 1751 fosse una dichiarazione di volontà, l'ordinamento giuri– dico-procedurale canonico sarebbe in contrasto con detta norma suprema, perchè riterrebbe la verità formale sufficiente a. reg- quia uhi adest confessio non est necesaria probatio Jl, REIFFENSTUEL A., O.F.M., o. c., in Iih. II, tit. 18, n. 13 e, con lui, tutti coloro che fecero della confessio civile una relevatio probationis, ripeterono il pensiero della -Glossa. (30) CAPPELLO F. M., S.J., o. c., p. i96; MATTHEUS CONTE A CORONATA, O.F.M.Cap., o. c., p. 179. (3.1) « Si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum pu– blicum, confessio iudicialis unius partis, dummodo libere et considerate facta, relevat alteram ab onere probandi >> ( can. 1751).
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