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94 La confessione delle parti nel proc. can. dalla medesima non è codificata, almeno esplicitamente, dal Co– dex Iuris Canonici e la comune dei canonisti la respinge assolu– tamente (28); tuttavia anche se la si vuol vedere inclusa nel con– cetto di confessione, resa spontaneamente o dietro interrogazione del giudice e voluta dall'altra parte, ciò non vuol dire, che per essa la confessione si collochi tra le dichiarazioni di volontà; bisogna anzi dire, che proprio per essa la confessione si classi– fica tra le dichiarazioni di scienza (tra le prove), perchè una confessione riscontrata vera impone la sua presenza nella dina– mica del processo (che per sua natura esige l'emissione di una sentenza fondata sul vero) indipendentemente dalla accettazione o ripulsa - e quindi della volontà - dell'avversario del cun– fitente. A favore della teoria, che fa della confessione civile, resa nella causa d'interesse esclusivamente privato ( can. 1751), una dichiarazione di scienza, ossia una prova (Felice M. Cappello ed altri), vi sono non solo gli argomenti addotti dalla teoria ne– goziale, così come sono stati esposti e capovolti, ma anche altri a carattere esclusivo, e cioè: a) il legislatore quando redigeva il Codex Iuris Canonici conosceva benissimo la questione agitata da secoli tra i commen– tatori del Corpus Iuris Canonici, se cioè detta confessione fosse una dichiarazione di scienza (probatio) o di volontà (relevatio probationis); conosceva bene inoltre le ragioni addotte dai pre– detti commentatori, nonchè quella che aveva indotto il compi– latore del libro secondo Decretalium Gregorii IX a preporre il titolo « De confessis )) (diciottesimo) a quelli, che trattano delle prove in genere ed in specie (29); ciò nonostante egli ha trasfe- (28) M1ssEREY L.-R., Aveu, in Dictionnaire de Droit Canonique, I, 1515. (29) La Glossa Ordinaria, al v. De Confessis, in c. 1, X, II, 18, dice testualmente: « Supra visum esl de modis quibus ordinatur iudicium, restat videre de modis quibus causa instrnitur; et sic de meritis causae; ut de probationibus in genere et in specie. Et quia per confessionem adversae partis relevatur litigans ab onere probandi, cum co11fessio 11011 sit proprie probatio, sed probationis rele– vatio, ideo tractaturus auctor << de probatio11ibus JJ premisit « de confessis JJ,
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