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eap. IV . Nozione della con/. nel proc. del e.I.e. 93 limiti consentiti dal can. 1752, lascia intendere, che bisogna classificare I'istituto tra le dichiarazioni di volontà; d) alla stessa conclusione porta la accettazione della con– fessione da parte dell'avversario del confitente ;, accettazione ri– chiesta, secondo alcuni (26), per ogni confessione civile giudi– ziale emessa nei processi, ove sono in gioco interessi privati. Gli argomenti suesposti però non concludono irrefutabil– mente a favore della teoria, che vede nella confessione giudiziale in questione una dichiarazione di volontà~ perchè non essendo argomenti univoci, si prestano anche - e forse meglio - a pro– vare la teoria opposta. Infatti si obbietta che: 1) la capacità di disporre dei propri diritti è richiesta dal Codex Iuris Canonici, non perchè la confessione sia un negozio giuridico, ma in vista delle gravi conseguenze, che dalla medesima possono scaturire per il confitente; 2) il diritto del favorito dalla confessione ad esigere, che il giudice compia il suo dovere di emettere una sen– tenza conforme alla dichiarazione fatta dall'altra parte, pro– viene dal fatto, che il legislatore, una volta accettata la confes– sione, suppone già raggiunta la verità oggettiva (fondamento di ogni sentenza), e non perchè mediante la medesima il confitente dispone del proprio diritto a favore dell'avversario; 3) la revo– cabilità della confessione prevista dal Codex Iuris Canonici è soltanto una eccezione al principio della irrevocabilità della me– desima (27); principio d'altronde quanto mai esatto, perchè sa– rebbe illogico e contrario alle finalità del processo permettere di revocare la confessione, che, accettata, ha condotto al raggiungi– mento della verità; da ciò scaturisce ancora più evidente la ra– gionevolezza della revocabilità stabilita in via eccezionale; questa infatti è ammessa, quando la confessione per un vizio (per esem– pio: l'errore di fatto) non conduce al raggiungimento della ve– rità; 4) la accettazione della confessione da parte del favorito (26) Ibidem. (27) <( Pars, aliquid confessa in iudicio, non potest contra confessionem suam venire, nisi... » (can. 1752).

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