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Cap. lll - Nel Corpus Iuris Canonici 85 quella geminata ( emessa cioè e ripetuta dopo un discreto inter• vallo di tempo) ( 177). 3. Effetti. Alla confessione stragiudiziale civile giurata o geminata la dottrina canonica posteriore al sec. XVI assegna una efficacia piena ( 178); ·parimenti piena efficacia è assegnata alla confes– sione stragiudiziale civile indiscreta, purchè dal confitente sia resa personalmente (non già dal suo procuratore), alla presenza dell'avversario e miri a liberare questi da un obbligo verso il confitente (179). Nessuna efficacia è attribuita alla confessione stragiudiziale civile emessa incidentalmente (180). Dall'inizio del sec. XVII al Codex Iuris Canonici intorno alla efficacia della confessione stragiudiziale civile s'è creata una interminabile ed intricata casistica ( 181), per cui Francesco S. Wernz ( S. J.) può scrivere: « At Fatendum est, nequaquam in hac re omnia claris textihus iuris ·posse comprobari et magnum in– ter auctores existere opiniomum varietatem, qui casus plenae et semiplenae prohationi sint adnmnerandi. Quare uhi leges silent, a prudenti iudicis arbitro pendent decisio )) ( 182). S'è già detto, che nel Corpus Iuris Canonici la confessione stragiudiziale criminale ha una efficacia piena, semipiena o nulla in ragione del valore probativo degli indizi, che ne dimostrino la certezza della emissione e la veridicità del contenuto. È fa. cile immaginare, come anche intorno a questa confessione dal sec. XVI in poi si sia potuto formare una casistica ahbondante (177) IDEM, nn. 52-53. (178) IDEM, nn. 52-53. (179) IDEM, nn. 50-51. (180) foEM, n. 42. (181) Vedi per esempio: SAmlLLI M. A., Summa diversorum tractatum, t. I, Venetiis 1748, pp. 373-386. (182) WERNZ F. X., S.J., in o. c., p. 448.

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