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82 La confessione delle parti nel proc. can. numerandam si in suo effectu consideratur, imo sic conside- · ratam esse reginam probationum et probationem probatissi– mam )) ( 161), non è valsa a dirimere la questione, tanto è vero che essa è ancora viva dopo il Codex Iuris Canonici (162). 2. Formalità. Per formalità della confessione qui si intendono le proprie– tà, i requisiti, i modi di manifestarla. L'apporto dei decretisti e decretalisti posteriori al sec. XVI nel campo delle formalità della confessione processuale è con– sistito soprattutto nel colmare con il diritto romano, regio o co– mune le lacune lasciate dal Corpus Iuris Canonici e della rela– tiva Glossa Ordinaria. Rimarchevole in questo senso è il lavorio intorno alla tor– tura. Il diritto canonico della Chiesa universale aveva richiesto sempre la spontaneità della emissione come condizione essenziale per la validità della confessione. I decretisti e i decretalisti dal- 1'inizio del secolo XVII in poi, sotto I 'influsso del diritto ro– mano, accettano la tortura, quale strumento per l'estorsione della confessione, determinandone però dettagliatamente le condizioni, i modi e soprattutto i limiti dell'applicazione. Secondo essi in– fatti la tortura può aver luogo soltanto se: a) è già stata accer– tata la realtà del delitto in discussione ( 163), b) il delitto è gra• vissimo (atrox) e gli è annessa la pena capitale o un'altra più grave della tortura (164), e) colui al quale deve applicarsi è un indiziato (165), a) prima sono state tentate altre vie per appu– rare la verità (166), e) l'accusato non è una persona, che la legge esenta dalle quaestiones ( 167), /) non vi sono altre prove (161) WERNZ F. X., S.J., o. c., nota 7, pp. 440-441. (162) Lo si vedrà. (163) D. XXIX. 5. 1 & 24. (164) D. XLVIII. 18. 8. (165) D. XLVIII. 18. } & 1. (166) D. XLVIII. 18. }. (167) C. IX. 41. 8; C. IX. 41. 11.
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